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Ordinanza — n. 6458/2026 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 6458/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6458/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: Zinna Vincenzo nato a PALERMO il 30/08/1973 Spina Nicola nato a PALERMO il 01/04/1979 avverso la sentenza del 28/03/2025 della Corte d'appello di Firenze dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Federico Maria Meriggi; Rilevato che Vincenzo Zinna e Nicola Spina ricorrono avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze, che, rideterminando la pena, ha confermato nel resto la sentenza del giudice di primo grado, con la quale gli imputati erano stati ritenuti responsabili dei reati aggravati di furto, di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e di associazione per delinquere;

Regesto Legislator

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art. 416 cod. pen; Ordinanza — n. 6458/2026 — snpen · Corte di Cassazione: Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale i ricorrenti denunziano violazione ed erronea applicazione della legge penale nonché vizi di motivazione in ordine alla valutazione del quadro probatorio, in particolare, con riguardo alla riconducibilità della condotta criminosa alla fattispecie penale di cui all'art. 416 cod. pen., non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché, oltre ad essere riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati dai giudici di merito, è del tutto aspecifico, essendo privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

Parole chiave

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partecipazione al reato altri capi d'accusa azione civile responsabilità penale istruzione penale per appropriazione indebita scemata imputabilità

Disposizioni normative citate

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art. 416 cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: Zinna Vincenzo nato a PALERMO il 30/08/1973 Spina Nicola nato a PALERMO il 01/04/1979 avverso la sentenza del 28/03/2025 della Corte d'appello di Firenze dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Federico Maria Meriggi; Rilevato che Vincenzo Zinna e Nicola Spina ricorrono avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze, che, rideterminando la pena, ha confermato nel resto la sentenza del giudice di primo grado, con la quale gli imputati erano stati ritenuti responsabili dei reati aggravati di furto, di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e di associazione per delinquere;

Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale i ricorrenti denunziano violazione ed erronea applicazione della legge penale nonché vizi di motivazione in ordine alla valutazione del quadro probatorio, in particolare, con riguardo alla riconducibilità della condotta criminosa alla fattispecie penale di cui all'art. 416 cod. pen., non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché, oltre ad essere riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati dai giudici di merito, è del tutto aspecifico, essendo privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

c) cod. proc. pen. in quanto non indica adeguatamente gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi e di esercitare il proprio sindacato. Di rimando, il ricorso non individua alcuno specifico vizio della motivazione, logicamente elaborata e priva di contraddizioni, proponendo una lettura alternativa del significato delle vicende ricostruite preclusa al sindacato di legittimità; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 14/01/2026 Il Consigliere estensore Il Pre