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Ordinanza — n. 6457/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of specific grounds under Article 581 of Criminal Procedure Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6457/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Court of Cassation declared the appeal filed by Todadze Gela inadmissible and ordered him to pay court costs. The appellant challenged a second-instance judgment confirming his responsibility for aggravated burglary, arguing errors in legal application and evidentiary evaluation regarding photographic identification. The court rejected these claims because the sole ground of appeal failed to meet the specificity requirements of Article 581, paragraph 1, letter c) of the Criminal Procedure Code, as it did not adequately identify the elements supporting the criticism or engage with the overall evidence presented.

Regesto Legislator

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Art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.; An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the grounds of complaint are too general and do not specify the elements underlying the criticism or confront the comprehensive body of evidence supporting the identification of the accused.

Parole chiave

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Criminal Procedure Code Appeal Inadmissibility Specificity Requirements Photographic Identification Burden of Proof Court of Cassation Legal Grounds luogo del reato

Disposizioni normative citate

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Art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Todadze Gela (CUI 05PPG1V) nato a (GEORGIA) il 17/05/1988 avverso la sentenza del 02/05/2025 della Corte d'appello di Bari dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Federico Maria Meriggi; Rilevato che Todadze Gela ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Bari, che ha confermato quanto statuito dal giudice di primo grado con riguardo alla posizione dell'imputato, il quale era stato ritenuto responsabile del delitto pluriaggravato di furto in abitazione; Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in ordine alla valutazione del quadro probatorio e, in particolare, con riguardo alla valutazione dell'individuazione fotografica, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché del tutto aspecifico, essendo privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

c) cod. proc. pen. in quanto non indica adeguatamente gli elementi che sono alla base della censura formulata mentre pretermette di confrontarsi con il complessivo compendio di elementi che sostengono l'identificazione dell'imputato nella decisione impugnata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 14/01/2026 Il Consigl