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Ordinanza — n. 6455/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against conviction for false declaration of identity due to lack of specific grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6455/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay costs and a fine. The appellant argued against the conviction for false declaration of identity, claiming the act was not instantaneous and that he fled before surrendering his ID. The court rejected these arguments as generic and lacking the specific legal reasoning required by Article 606 of the Code of Criminal Procedure.

Regesto Legislator

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Art. 495 cod. pen.; Art. 606 cod. proc. pen.: An appeal to the Court of Cassation must be specific and reasoned; generic complaints or disordered arguments that fail to address the specific grounds of the lower court's decision are inadmissible.

Parole chiave

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false declaration of identity inadmissible appeal Article 606 procedural code lack of specificity conviction for false declaration inganno sull'identità dichiarazione mendace identificazione credibile

Disposizioni normative citate

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Art. 495 cod. pen.
Art. 606 cod. proc. pen.
art. 495 cod. pen
art. 606 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 2, n. 3126 del 29/11/2023
pen.» (Sez. 2, n. 3126 del 29/11/2023 Ud.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CALABRESE GENNARO nato a CORBARA il 13/09/1979 avverso la sentenza del 05/06/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita fa relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO; g_ Rilevato che Gennaro Calabrese ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna, che ha confermato la sentenza del giudice di prime cure, con la quale l'imputato è stato ritenuto responsabile del delitto di cui all'art. 495 cod. pen.; Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denuncia vizi di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità, lamentando di avere consentito, subito dopo avere reso false generalità, di identificare la propria persona mediante documento di riconoscimento, è manifestamente infondato, posto che il reato per cui si procede ha natura istantanea e prescinde dal "ritrovamento" successivo del documento identificativo, il quale, peraltro, veniva rinvenuto solo a seguito di perquisizione.

Le false dichiarazione erano state, peraltro, rese dall'imputato dopo ripetute insistenze degli agenti verbalizzanti e, in ogni caso, prima di "consegnare" il suddetto documento di riconoscimento, lo stesso si era dato alla fuga (pag. 2 provvedimento impugnato); Considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denuncia vizi di motivazione in ordine al diniego di applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, è inammissibile perché, oltre a non essere consentito dalla legge, perché costituito da profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, è del tutto generico per mancanza di specificità, non essendovi una correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento delle doglianze prospettate (il motivo non è pertinente).

D'altronde, secondo l'orientamento di legittimità, «è inammissibile il ricorso per cassazione che si sviluppi mediante un'esposizione disordinata, generica, prolissa e caotica, che fuoriesca dai canoni di una ragionata censura del percorso motivazionale della sentenza impugnata, senza consentire un ordinato inquadramento delle ragioni di doglianza nella griglia dei vizi di legittimità deducibili ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen.» (Sez. 2, n. 3126 del 29/11/2023 Ud. (dep. 26/01/2024) Rv. 285800 - 01); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Co