Criminal appeal dismissed for generic grounds lacking specific elements under Art. 581(1)(c) CPP.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Skitnja Milomir inadmissible and ordered him to pay court costs and a fine. The appellant argued the lower court failed to examine potential non-punishability causes under Article 129 of the Criminal Procedure Code. The court rejected this claim as generic and indeterminate, failing to specify the exact elements of the alleged error.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.; Art. 129 cod. proc. pen.: An appeal ground is inadmissible if it is generic and indeterminate, failing to indicate the specific elements of the alleged error to allow the reviewing judge to exercise its scrutiny.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SKITNJA MILOMIR (CUI 01RYHD4) nato il 04/07/1967 avverso la sentenza del 26/05/2025 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO; Rilevato che Skitnja Milomir ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Venezia, che ha confermato la sentenza del giudice di prime cure, con la quale l'imputato è stato ritenuto responsabile del delitto di furto; Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denuncia vizi della motivazione in ordine alla mancata disamina, da parte della Corte di merito, della sussistenza di eventuali cause di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen., è generico per indeterminatezza, perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 14 gennaio 2026 Il consigliere estensore Il Presidente