Italian Court dismisses appeal as generic arguments lack specific legal and factual support for the conviction.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the appeals filed by Guerrab Jalal and El Mounjid Saad inadmissible. The appellants argued for a violation of law and flaws in reasoning regarding their conviction for burglary, but the court found their submissions to be extremely generic. The court rejected these claims because the lower courts provided correct reasoning on the elements of the crime and a proper evaluation of the evidence.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: Appeals must be supported by specific legal and factual arguments; generic complaints lacking reasoned justification are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: Guerrab Jalal (CUI 05Z97CX) nato in MAROCCO il 14/05/2002 El Mounjid Saad nato in MAROCCO il 01/04/2002 avverso la sentenza del 02/07/2025 della Corte d'appello di Venezia dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Federico Maria Meriggi; Rilevato che Guerrabnalal ed El Mounjid Saad ricorrono avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia, che ha confermato la sentenza di condanna pronunciata in primo grado; Considerato che l'unico motivo dei ricorsi - con il quale i ricorrenti lamentano violazione di legge e vizio di motivazione circa l'affermazione di responsabilità e l'applicazione dei criteri di valutazione della prova - è inammissibile in quanto prospetta deduzioni estremamente generiche e prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto a sostegno delle avanzate richieste, a fronte della corretta motivazione resa dalla Corte territoriale circa la sussistenza di tutti gli elementi del contestato reato di furto in abitazione e la riconducibilità dei fatti alla persona degli imputati, operando un'idonea valutazione del compendio probatorio;
Ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 14/01/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente FEDERICO MARIA MERIGGI MICHELE ROMANO -