Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 6450/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against aggravated theft conviction due to insufficient video surveillance evidence.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6450/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's conviction for aggravated theft. The appellant argued against the application of an aggravating circumstance regarding public exposure, but the court ruled that existing video surveillance was merely an investigative aid rather than effective prevention. Furthermore, the court rejected the second ground as a mere repetition of arguments already dismissed at the appellate level.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 625, comma 1, n. 7, cod. pen.; Art. 62, comma 1, n. 4, cod. pen.: The existence of video surveillance systems does not automatically exclude the aggravating circumstance of exposing goods to public trust, as such systems must specifically prevent the removal of the item to be effective.

Parole chiave

Generato dall'IA
aggravated theft video surveillance public trust inadmissible appeal criminal liability favoreggiamento furto aggravato furto di lieve entità

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 625, comma 1, n. 7, cod. pen.
Art. 62, comma 1, n. 4, cod. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 5, n. 1509 del 26/10/2020, Saja
Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour
Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo e altri
Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo e altri, Rv.
Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri
260608; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAKOVETSKYI MAKSYM nato il 27/06/1995 avverso la sentenza del 10/04/2025 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO; - Rilevato che Maksym Makovetskyi ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia che ha confermato la sentenza del Tribunale di Padova, con la quale è stato ritenuto responsabile del delitto di furto aggravato e condannato alla pena ritenuta di giustizia; - Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta alla base dell'affermazione della sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 625, primo comma, n. 7), cod. pen., è manifestamente infondato atteso che, come correttamente rilevato dalla Corte di merito, la circostanza aggravante dell'esposizione della cosa alla pubblica fede non è esclusa dall'esistenza, nel luogo in cui si consuma il delitto, di un sistema di videosorveglianza, mero strumento di ausilio per la successiva individuazione degli autori del reato, non idoneo a garantire l'interruzione immediata dell'azione criminosa, mentre solo una sorveglianza specificamente efficace nell'impedire la sottrazione del bene consente di escludere l'aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen. (Sez. 5, n. 1509 del 26/10/2020, dep. 2021, Saja, Rv. 280157); - Ritenuto che il secondo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta alla base dell'esclusione della circostanza attenuante di cui all'art. 62, primo comma, n. 4), cod. pen., non è deducibile in sede di legittimità, in quanto fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710;

Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo e altri, Rv. 260608; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838); che, parimenti, il ricorrente non si confronta con le ragioni rassegnate per il diniego dell'invocato beneficio della sospensione condizionale della pena; - Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. C