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Ordinanza — n. 6449/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses criminal appeal for inadmissibility due to procedural preclusion and failure to raise specific legal grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6449/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Giacomo De Gennaro inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The court ruled that the first ground challenging the factual reconstruction was barred by preclusion, as the Court of Cassation cannot re-evaluate evidence already assessed by lower courts. Furthermore, the second ground alleging a violation of Article 131-bis of the Penal Code was rejected because it was not properly raised as a specific appeal reason in the lower instance, violating procedural requirements.

Regesto Legislator

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Art. 606 comma 3 c.p.p.; Art. 364 c.p.p.: Appeals to the Court of Cassation are inadmissible if they challenge the factual assessment of lower courts or raise legal grounds not previously deduced as specific appeal reasons, thereby violating the principle of preclusion.

Parole chiave

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procedural preclusion Court of Cassation appeal inadmissibility factual assessment specific appeal reason gravi addebiti penali censura formulata in modo carente allegazione motivata

Disposizioni normative citate

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Art. 606 comma 3 c.p.p.
Art. 364 c.p.p.
Art. 588 comma 2 cod. pen.
Art. 131-bis cod. pen.
art. 131-bis cod. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE GENNARO GIACOMO nato a BARI 11 18/05/1979 avverso la sentenza del 19/03/2025 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO; - Rilevato che Giacomo De Gennaro ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Lecce, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Brindisi, con cui è stato ritenuto responsabile del delitto di cui all'art. 588, secondo comma, cod. pen., e condannato alla pena ritenuta di giustizia; - Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, denunciando il travisamento del fatto in cui sarebbero incorsi i giudici del merito, quale risultato di una diversa ricostruzione storica degli eventi, e contestando la rilevanza e attendibilità delle prove, non è consentito dalla legge, stante la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito; e che dal ricorso non emergono i connotati di decisività e rilevanza necessari affinché possa ravvisarsi un travisamento atto a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, risolvendosi le censure proposte nella enucleazione di minime incongruenze che non incidono sulla completezza e linearità della sentenza impugnata, complessivamente valutata; - Ritenuto che il secondo motivo, che denunzia violazione di legge in relazione alla mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., non è consentito in sede di legittimità perché la censura non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello, secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art.606 comma 3 cod. proc. pen., come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata (si veda pag. 1 e 2), che l'odierno ricorrente avrebbe dovuto contestare specificamente nell'odierno ricorso, se incompleto o comunque non corretto; - Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così de