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Ordinanza — n. 6448/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as recidiva and generic mitigating circumstances issues are inadmissible in legitimacy proceedings.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6448/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Marcello Coletta's appeal against the Lecce Court of Appeal inadmissible. Coletta argued that the lower court incorrectly denied specific recidiva and failed to grant generic mitigating circumstances. The court ruled that contesting recidiva and the application of generic mitigating circumstances is not permitted in legitimacy proceedings and is manifestly unfounded.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 624, 625 c.p.: Issues regarding specific recidiva and the granting of generic mitigating circumstances are inadmissible in legitimacy proceedings and must be addressed at the trial level.

Parole chiave

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recidiva specifica attenuanti generiche procedimento di legittimità inammissibilità ricorso codice penale recidiva nell'infrazione revisione della sentenza penale assenza di persecuzione

Disposizioni normative citate

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Art. 600 c.p.p.
Art. 624 c.p.
Art. 625 c.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COLETTA MARCELLO nato a BRINDISI il 08/06/1968 avverso la sentenza del 14/05/2025 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO; - Rilevato che Marcello Coletta ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Lecce, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Brindisi, con la quale è stato ritenuto responsabile del delitto di cui agli artt. 624 e 625, primo comma, n. 7, cod. pen. e condannato alla pena ritenuta di giustizia; - Ritenuto che il primo ed unico motivo di ricorso, che contesta la sussistenza della recidiva e la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato: quanto alla recidiva specifica, reiterata ed infraquinquennale, risulta, invero, espressamente argomentato l'accentuato profilo di pericolosità rivelato dalla consumazione del reato per cui si procede, nel solco dei precedenti specifici; e siffatta, incensurabile, statuizione è - come correttamente rilevato dalla Corte di merito - ex se ostativa alla concessione delle attenuanti generiche (che, diversamente da quanto dedotto dal ricorrente, sono state già applicate) in termini di prevalenza; - Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il