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Ordinanza — n. 6444/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as generic and vague, violating procedural requirements for specific legal arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6444/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared Gregorio Curto's appeal against his conviction for attempted theft inadmissible. The court found the sole ground of appeal generic and indeterminate because it failed to specify the exact legal elements violated. Consequently, the appeal was rejected, and Curto was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 129 cod. proc. pen.; Art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.: An appeal must be specific and precise; generic complaints lacking identified legal grounds are inadmissible.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal generic grounds procedural requirements specificity standard Italian criminal procedure licenziamento per furto abbandono del procedimento per truffa ritiro della querela penale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 129 cod. proc. pen.
Art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
pen., nonché vizio di motivazione in relazione alla determinazione del trattamento sanzionatorio, è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CURTO GREGORIO nato a AVETRANA il 13/11/1965 avverso la sentenza del 28/05/2025 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO; - Rilevato che Gregorio Curto ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Lecce, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Brindisi, con la quale il predetto è stato ritenuto responsabile del delitto di tentato furto pluriaggravato e condannato alla pena ritenuta di giustizia; - Ritenuto che il primo ed unico motivo di ricorso, che lamenta violazione di legge in relazione all'art. 129, cod. proc. pen., nonché vizio di motivazione in relazione alla determinazione del trattamento sanzionatorio, è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; - Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14/