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Ordinanza — n. 6441/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal against aggravated theft and escape convictions due to inadmissible procedural and substantive grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6441/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the appeal filed by Daniela Voci inadmissible, ordering her to pay court costs and fines. The appellant challenged the appellate court's confirmation of convictions for aggravated theft and escape, arguing violations regarding surveillance footage admissibility and sentencing aggravating circumstances. The court rejected these claims because the surveillance images were legally obtainable documents, the appeal arguments merely sought to re-evaluate evidence without demonstrating logical flaws, and the new ground regarding the duration of residence was improperly introduced for the first time at this stage.

Regesto Legislator

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Art. 254 bis cod. proc. pen.; Art. 600 cod. proc. pen.: Appeals alleging inadmissibility of private security footage or seeking re-evaluation of evidence without demonstrating logical contradictions or new facts introduced for the first time are inadmissible.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility surveillance footage admissibility aggravated theft conviction escape crime liability new grounds of appeal violazione di domicilio aiuto all'evasione di detenuti mutamento della residenza del minore

Disposizioni normative citate

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Art. 254 bis cod. proc. pen.
In particolare, le doglianze con cui la ricorrente denunzia violazione dell'art. 254 bis cod. proc. pen., lamentando l'inutilizzabilità delle immagini di videosorveglianza siccome estratte ed acquisite senza le garanzie previste dalla legge penale, sono manifestamente infondate, atteso che:
Art. 234 cod. proc. pen.
a) secondo consolidato orientamento, "Le videoregistrazioni effettuate dai privati con telecamere di sicurezza sono prove documentali rappresentative, acquisibili ex art. 234 cod.
Art. 47-sexies L. 354/1975
Art. 131-bis cod. pen.
art. 254 bis cod. proc. pen
In particolare, le doglianze con cui la ricorrente denunzia violazione dell'art. 254 bis cod. proc. pen., lamentando l'inutilizzabilità delle immagini di videosorveglianza siccome estratte ed acquisite senza le garanzie previste dalla legge penale, sono manifestamente infondate, atteso che:
art. 234 cod. proc. pen
a) secondo consolidato orientamento, "Le videoregistrazioni effettuate dai privati con telecamere di sicurezza sono prove documentali rappresentative, acquisibili ex art. 234 cod.
art. 131-bis cod. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 31831 del 06/10/2020
Sez. 5, n. 21027 del 21/02/2020
Sez. U, n. 22242 del 27/01/2011
Sez. U, n. 12 del 31/05/2000
249651, in motivazione; Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv.
Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020
216260; Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020 Ud., dep.
Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015
2021, F.; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv.
Sez. 5, n. 12634 del 22/03/2006
265482; pronunzie che trovano precedenti conformi in Sez. 5, n. 12634 del 22/03/2006, Cugliari, Rv.
Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006
233780; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, De Vita, Rv.
Sez. 4, n. 16182 del 13/12/2018
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Voci Daniela nato a CATANZARO il 24/03/1978 avverso la sentenza del 03/04/2025 della Corte d'appello di Catanzaro dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Federico Maria Meriggi; Rilevato che Daniela Voci ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Catanzaro, che, rideterminando la pena, ha confermato nel resto la sentenza del giudice di prime cure, con la quale l'imputata era stata ritenuta responsabile dei reati di furto aggravato e di evasione; Considerato che i primi tre motivi di ricorso, con i quali la ricorrente fa mostra di denunziare inosservanza di legge penale e di norma processuale nonché vizi di motivazione in ordine alla responsabilità per i furti contestati sono inammissibili in quanto non consentiti e manifestamente infondati.

In particolare, le doglianze con cui la ricorrente denunzia violazione dell'art. 254 bis cod. proc. pen., lamentando l'inutilizzabilità delle immagini di videosorveglianza siccome estratte ed acquisite senza le garanzie previste dalla legge penale, sono manifestamente infondate, atteso che:

a) secondo consolidato orientamento, "Le videoregistrazioni effettuate dai privati con telecamere di sicurezza sono prove documentali rappresentative, acquisibili ex art. 234 cod. proc. pen., sicchè per la loro utilizzazione in giudizio non è necessario procedere alla diretta visione nel contraddittorio delle parti, alle quali è garantito il diritto di prenderne visione e di ottenerne copia" (Sez. 5 - , Sentenza n. 31831 del 06/10/2020 Ud. (dep. 12/11/2020) Rv. 279776 - 01. Cfr. anche Sez. 5 - , Sentenza n. 21027 del 21/02/2020 Ud. (dep. 15/07/2020 ) Rv. 279345 - 01);

b) di rimando, come anche chiarito dalla Corte di merito a pag. 12 della sentenza impugnata, gli eventuali fotogrammi, che siano appunto estratti da videoregistrazioni effettuate dai privati con telecamere di sicurezza ed inseriti in annotazioni di servizio, sono acquisibili ed utilizzabili ai fini probatori, sicché le relative immagini, ove pure acquisite in copia mediante l'operazione di estrapolazione, hanno la medesima valenza probatoria dei dati originari, come affermato da costante giurisprudenza di legittimità e valutato anche nella sentenza impugnata.

A fronte della puntuale, logica ed esaustiva motivazione della Corte territoriale, connotate da assoluta genericità intrinseca ed estrinseca si mostrano le ulteriori censure in ordine alla valenza probatoria delle risultanze documentali e testimoniali utilizzate nel giudizio abbreviato, prive di effettiva correlazione con i sintagmi logici dell'ordito motivazionale. Le censure, per altro verso, non sono consentite in quanto versate in fatto e volte ad una rivalutazione degli elementi probatori al fine di prospettare conclusioni meramente alternative a quelle del giudice del merito, senza che il motivo si mostri idoneo a rappresentare effettivi vizi di manifesta illogicità, contraddizione o travisamento della prova (Sez.

U, n. 22242 del 27/01/2011, Scibé, Rv. 249651, in motivazione; Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260; Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020 Ud., dep. 2021, F.; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; pronunzie che trovano precedenti conformi in Sez. 5, n. 12634 del 22/03/2006, Cugliari, Rv. 233780; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, De Vita, Rv. 235507); Rilevato che il quarto motivo di ricorso, con il quale la ricorrente lamenta erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in ordine alla sussistenza delle circostanze aggravanti contestate nonché si duole del mancato riconoscimento della attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità, è inammissibile nelle sue varie componenti posto che la sentenza di appello contiene al riguardo una motivazione compiuta e correttamente argomentata, con cui il ricorso nemmeno si confronta, limitandosi a reiterare le censure dedotte in sede di appello, con conseguente aspecificità del motivo sul punto.

Ritenuto che il quinto motivo, che deduce inosservanza di legge penale e vizio di motivazione in relazione alla affermazione di responsabilità in ordine al capo 2), è inedito, posto che il tema fattuale della durata dell'allontanamento dal domicilio, in relazione alla soglia temporale della tipicità dell'evasione ai sensi dell'art. 47- sexies L. 354/1975 (cfr. Sez. 4 - , Sentenza n. 16182 del 13/12/2018, dep. 15/04/2019, Rv. 275579 - 01; ) si mostra introdotto per la prima volta in sede di legittimità, a fronte di un appello in cui la difesa, senza contestare la tipicità del fatto, si era limitata a dedurre la ricorrenza dello stato di necessità che la Corte territoriale ha escluso con motivazione priva di vizi logici.

Non risulta pertanto introdotto e suscettibile di vaglio nella presente sede il tema presupposto della connotazione in fatto della vicenda di allontanamento dal domicilio in modo adeguato a sostenere le prospettazioni in punto di tipicità oggettiva articolate per la prima volta dinanzi al giudice di legittimità; rilevato che il sesto motivo che prospetta inosservanza di legge penale e vizio di motivazione in relazione alla esclusione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. e al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche è inammissibile.

Ed, invero, la sentenza impugnata ha collocato il diniego della causa di punibilità nei limiti edittali ostativi quanto ai furti pluriaggravati e nella strumentalità ai furti quanto all'evasione, ragioni con cui il ricorso nemmeno si confronta. Quanto al disconoscimento delle attenuanti generiche, lamentato assertivamente nel titolo del motivo, la doglianza si mostra generica anche a raffronto della affermazione della Corte d'appello secondo cui già il giudice di primo grado aveva applicato le attenuanti in equivalenza.Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 14/01/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente FEDERICO MARIA MERIGGI MICH