Criminal appeal dismissed for lack of specific argument regarding aggravated theft circumstances under Italian Penal Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared Giovanni Di Leo's appeal against the Milan Court of Appeal's partial reform of his aggravated theft conviction inadmissible. Di Leo argued that the lower court incorrectly applied the aggravating circumstance of theft from a public trust, but the court found his reasoning merely a repetition of the appellate court's already rejected criticisms. Consequently, the appeal was rejected because it failed to provide a specific, argumentative critique of the factual findings regarding the lack of continuous control over the stolen goods.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 625, comma 1, n. 7 c.p.; The appeal must contain specific and argumentative criticism of the lower court's factual findings; mere repetition of appellate censure renders the appeal inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI LEO GIOVANNI nato a BISCEGLIE il 07/12/1966 avverso la sentenza del 16/06/2025 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO; - Rilevato che Giovanni Di Leo ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Milano che ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale in sede, con la quale il medesimo è stato ritenuto responsabile del delitto tentato di furto aggravato e condannato alla pena ritenuta di giustizia; - Ritenuto che il primo ed unico motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta alla base dell'affermazione della sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 625, primo comma, n. 7), cod. pen., è manifestamente infondato, attesa la ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito con riferimento alla sorveglianza discontinua dell'addetta, in tal modo valutando in concreto l'esposizione dei beni sottratti alla pubblica fede, che è esclusa solo in presenza di condizioni di controllo continuativi, costanti e specificamente efficaci ad impedire la sottrazione della "res", ostacolandone la facilità di raggiungimento (Sez. 5, n. 6351 del 08/01/2021, Esposito, Rv. 280493 - 01); - Considerato, per altro verso, che il motivo si risolve nella pedissequa reiterazione delle censure proposte in appello e puntualmente disattese dalla Corte di merito, dovendosi lo stesso considerare non specifico ma soltanto apparente, in quanto omette di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710;
Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo e altri, Rv. 260608; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838); - Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così de