Italian Court dismisses appeal as specific grievances regarding generic mitigating circumstances are inadmissible.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued for generic mitigating circumstances, but the appellate court had already rejected these claims based on the defendant's criminal history and the nature of the offense. The Supreme Court upheld this decision, ruling that the appeal merely reiterated specific grievances without addressing the legal reasoning provided by the lower court.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 364 c.p.p.; Art. 365 c.p.p.: An appeal containing only specific grievances regarding the denial of generic mitigating circumstances is inadmissible if it fails to provide new legal arguments or specific facts distinct from the original trial.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
nte ORDINANZA sul ricorso proposto da: Terenzio Simone nato a ATRI il 13/03/1985 avverso la sentenza del 06/06/2025 della Corte d'appello di L'Aquila dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Federico Maria Meriggi; Rilevato che Terenzio Simone ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di L'Aquila che ha parzialmente riformato, rideterminando la pena inflitta, la sentenza di condanna pronunciata in primo grado; Considerato che l'unico motivo di ricorso - con il quale il ricorrente si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche - è inammissibile in quanto costituito da doglianze aspecifiche e versate in fatto inerenti al trattamento punitivo.
In particolare, il ricorso si limita a reiterare le originarie doglianze, nonostante la Corte d'Appello le abbia disattese motivando il diniego delle invocate attenuanti in considerazione dei numerosi precedenti penali gravanti sull'imputato, delle modalità della condotta e del rilevante disvalore penale dei fatti oggetto di contestazione. Ciò con motivazione che si è conformata al paradigma che in materia è indicato da consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui, ai fini del diniego della concessione delle attenuanti generiche, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente il riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, purché la valutazione di tale rilevanza tenga conto, a pena di illegittimità della motivazione, delle specifiche considerazioni mosse sul punto dall'interessato cfr. (ex multis Sez. 3 - , Sentenza n. 2233 del 17/06/2021, dep. 20/01/2022, Rv. 282693 - 01);
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 14/01/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente FEDERICO MARIA MERIGGI