Italian Court dismisses civil appeal as inadmissible for being specific and repetitive of already rejected arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the civil appeal filed by Lanzotti Camillo inadmissible. The appellant argued for a violation of procedural norms and a defect in reasoning regarding the witness testimony, but the court found these claims specific and merely repetitive of arguments already rejected in the appellate judgment. Consequently, the appeal was dismissed without merit, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 192 cod. proc. pen.; Art. 603 cod. proc. pen.; Art. 507 cod. proc. pen.: An appeal must be specific and not merely repetitive of previously rejected censure; the outcome of evidence admitted ex officio does not bind the judge to acquittal if the decision respects the principle of free conviction.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Lanzotti Camillo nato a BENEVENTO il 30/03/1967 Nel processo in cui è Parte civile: Vasileva Tsenka Koleva nata in Bulgaria il 23/12/1970 avverso la sentenza del 20/05/2025 della Corte d'appello di Milano dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Federico Maria Meriggi; Rilevato che Lanzotti Camillo ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano che ha confermato la sentenza di condanna pronunciata in primo grado in relazione al reato di cui all'art. 495 c.p.; Rilevato che il primo e unico motivo di ricorso - con il quale il ricorrente denuncia la violazione di norme processuali e il vizio di motivazione, con specifico riguardo all'erronea valutazione dell'audizione del teste Ciccolella, è inammissibile in quanto aspecifico e riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e correttamente disattesi dalla sentenza impugnata.
Premesso, al riguardo, che i criteri di cui all'art. 192 cod. proc. pen. rilevano quali parametri del vizio di motivazione e non della violazione di legge processuale o penale (Sez. V, 22/02/2022, n. 16190; Sez. IV, 12/10/2023, n. 46851), il ricorso, da un lato, non deduce alcuna illogicità manifesta o contraddizione nell'ordito argomentativo della decisione impugnata, dall'altro, reiterando le censure dedotte in appello, nemmeno si confronta con la prospettiva assunta dalla Corte territoriale sulla base delle complessive risultanze, quali quelle peritali.
La giurisprudenza di legittimità, per altro verso, ha già chiarito che l'esito favorevole all'imputato della prova assunta ex art. 603 cod. proc. pen., in caso di sentenza di condanna in primo grado, non vincola il giudice all'assoluzione, posto che la decisione non è influenzata dalla valutazione preliminare di decisività del mezzo di prova, richiesta per l'attivazione del menzionato potere officioso, ma incontra quale unico limite al principio del libero convincimento del giudice quello di non poter essere assunta ricorrendo a prove inutilizzabili o in violazione di regole di esclusione probatoria (Sez. 5 - , Sentenza n. 2355 del 25/10/2024, dep. 20/01/2025, Rv. 287479 - 01).
Anche sotto tale profilo, il ricorso non si confronta con la motivazione della sentenza che ha dato conto della valenza della prova assunta ex art. 507 cod. proc. pen., come considerata in sé e come interpretata nel quadro complessivo delle risultanze istruttorie. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 14/01/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente FEDERICO MARI