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Ordinanza — n. 6430/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal against aggravated threat conviction for inadmissibility and lack of specific grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6430/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and fines. The appellant argued insufficient reasoning regarding subjective intent and omitted leniency, but the court found these grounds either repetitive of lower court arguments or improperly raised for the first time. Consequently, the decision upholds the conviction for aggravated threats while rejecting the procedural and substantive objections.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 3, cod. proc. pen.; Art. 595, cod. proc. pen.: Appeals must contain specific, new arguments distinct from those already addressed at the appellate level; failure to raise a ground of non-punishability or new mitigating circumstances at the appellate stage renders the subsequent complaint inadmissible.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility aggravated threat conviction specific grounds requirement non-punishability leniency appellate review limits minaccia nel diritto penale timore pericolo di traffico di stupefacenti

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
Art. 595, cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour
Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo e altri
Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo e altri, Rv.
Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri
260608 ; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv.
Sez. 6, Sentenza n. 20270 del 27/04/2016
Sez. 6, Sentenza n. 20270 del 27/04/2016, Rv.
Sez. 5, Sentenza n. 4835 del 27/10/2021
Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano
Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis
Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis, Rv.
Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule
265826 - 01; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv.
Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane e altri
259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane e altri, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Shafei Wael Elsayed Mohamed Ahmed nato in EGITTO il 11/11/1990 avverso la sentenza del 10/07/2025 della Corte d'appello di Milano dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Federico Maria Meriggi; Rilevato che Shafei Wael Elsayed Mohamed Ahmed ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano che ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale il ricorrente era stato ritenuto responsabile del delitto di minaccia aggravata; Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia l'insufficienza e la contraddittorietà della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, non è deducibile in sede di legittimità, in quanto fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso che ha preso in considerazione tutti gli elementi di rilievo nel caso in esame (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710;

Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo e altri, Rv. 260608 ; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838); Considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si denunzia la violazione della legge ed il vizio di motivazione in ordine all'omesso riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, non è consentito in sede di legittimità perché la censura non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. (cfr.

Sez. 6, Sentenza n. 20270 del 27/04/2016, Rv. 266678 - 01; Sez. 5 - , Sentenza n. 4835 del 27/10/2021, dep. 10/02/2022; Rv. 282773 - 01), come si evince dalla lettura dell'atto di appello oltre che dal riepilogo dei motivi di gravame e dalla analisi integrale della sentenza oggetto di ricorso, che non è stata impugnata dall'odierno ricorrente sotto il profilo dell'incompletezza; Considerato che il terzo ed ultimo motivo di ricorso, con cui si censurano la violazione di legge nonché il vizio motivazionale in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche, non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza (si veda pag. 7 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale ( valutazione (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02;

Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis, Rv. 265826 - 01; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane e altri, Rv. 248244); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 14/01/2026 Il Consigliere e