Italian Court dismisses appeals against theft convictions, upholding possession-based standing and consummation criteria.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the appeals filed by Luca Abate and Yaya Diarra inadmissible, ordering them to pay court costs. The appellants argued for procedural defects regarding the standing of the victims and contested the classification of the theft as consummated versus attempted. The court rejected these claims by affirming that possession, even without legal title, grants standing to complain and that the defendants had achieved full control over the stolen goods, satisfying the criteria for consummation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 615 c.p.; Art. 62 n.4 c.p.; Art. 62-bis c.p.: The court holds that the legal interest protected by theft includes possession, granting standing to complainants even without legal title, and establishes that consummation requires the defendant's full and autonomous control over the stolen property.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: Abate Luca ( Cui 05KMSW4 ) nato a VILLAFRANCA DI VERONA il 17/12/1989 Diarra Yaya ( Cui 05367U9 ) nato in MALI il 22/05/1992 avverso la sentenza del 06/06/2025 della Corte d'appello di Milano dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Federico Maria Meriggi; Rilevato che Luca Abate e Yaya Diarra ricorrono avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano che ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale erano stati ritenuti responsabili di tre delitti di furto pluriaggravato;
Considerato che il primo motivo dei ricorsi presentati dai due imputati, con cui si denunzia l'inosservanza della legge processuale per mancata pronuncia di una sentenza di non doversi procedere per difetto di legittimazione dei querelanti a proporre querela, è manifestamente infondato in quanto in contrasto con il principio accolto dalla giurisprudenza di legittimità tale per cui il bene giuridico protetto dal delitto di furto è individuabile non solo nella proprietà o nei diritti reali personali o di godimento, ma anche nel possesso - inteso come relazione di fatto che non richiede la diretta fisica disponibilità - che si configura anche in assenza di un titolo giuridico e persino quando esso si costituisce in modo clandestino o illecito, con la conseguenza che anche al titolare di tale posizione di fatto spetta la qualifica di persona offesa e, di conseguenza, la legittimazione a proporre querela (Sez.
U, n. 40354 del 18/07/2013, Sciuscio, Rv. 255975 - 01; Sez. 5 - , Sentenza n. 3736 del 04/12/2018 Ud. (dep. 25/01/2019) Rv. 275342 - 01 ). Considerato che il secondo motivo di ricorso presentato dall'Abate, con cui si denunzia la mancata riqualificazione del fatto contestato al capo 1) nella forma tentata, è anch'esso manifestamente infondato in quanto secondo consolidata giurisprudenza il criterio distintivo tra consumazione e tentativo risiede nella circostanza che l'imputato consegua, anche se per breve tempo, la piena, autonoma ed effettiva disponibilità della refurtiva (Sez. 5, n. 48880 del 17/09/2018, S. c.
P.M., Rv. 274016 - 01). Sotto convergente direzione, la ricostruzione del furto specifico operata nella sentenza appare aderente alla lettura degli atti, anche come richiamati nel ricorso, sicché, non apprezzandosi alcun travisamento, in maniera logicamente consequenziale la sentenza argomenta che, sino alla perquisizione, gli operanti non avevano avuto completa percezione del fatto e non avevano avuto occasione di impedirlo. Situazione, questa, in cui, in modo coerente, la sentenza impugnata aveva ritenuto di escludere l'insistenza di un controllo - diretto della p.o. o mediato da terzi o dalla stessa PG - che la giurisprudenza individua quale limite all'autonomo impossessamento richiesto per consumare la fattispecie (cfr.
Cass. pen., Sez. V, Sentenza, 25/11/2021, n. 4868, rv. 282969-01); Considerato che il secondo motivo di ricorso presentato da Diarra, con cui si censura la assenza della motivazione in ordine al mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen., non è deducibile in sede di legittimità, in quanto fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, anche con riguardo al più specifico tema del significato, ai fini in rilievo, del riconoscimento della attenuante di cui all'art. 62 n.4 c.p., dovendosi gli stessi motivi essere considerati non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710;
Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo e altri, Rv. 260608 ; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838); Considerato che il terzo motivo di ricorso presentato da Diarra, con cui si denunzia l'illogicità della motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis cod. pen., non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza (si veda pag. 12 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02;
Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis, Rv. 265826 - 01; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane e altri, Rv. 248244); Ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 14/01/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente F