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Ordinanza — n. 6427/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as generic and indeterminate, violating Article 581(1)(c) of Criminal Procedure Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6427/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible due to the generic nature of the complaint regarding the lack of motivation. The appellant argued that the lower court failed to properly establish criminal responsibility, but the court found the criticism lacked specific elements required by law. Consequently, the appeal was rejected because it did not allow the reviewing judge to identify the specific grounds for their objection.

Regesto Legislator

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Art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.; An appeal is inadmissible if the grounds for criticism are generic and indeterminate, failing to specify the elements underlying the objection and preventing the appellate judge from exercising their supervisory power.

Parole chiave

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generic appeal grounds indeterminate criticism lack of motivation Criminal Procedure Code inadmissible appeal appellate review specific elements required altri capi d'accusa

Disposizioni normative citate

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Art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Macchiarulo Massimo nato a CERIGNOLA il 28/01/1980 avverso la sentenza del 19/02/2025 della Corte d'appello di Bari dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Federico Maria Meriggi; Rilevato che Massimo Macchiarulo ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Bari che ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale il ricorrente era stato ritenuto responsabile del delitto di furto pluriaggravato; Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con cui si censura la carenza della motivazione in ordine all'affermazione della responsabilità penale dell'imputato, è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 14/01/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente FEDERICO MARIA MERIGGI MICHE