Italian Supreme Court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of specific grounds against sentencing.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared Mario Pandolfo's appeal against his theft conviction inadmissible. The appellant challenged the lack of generic mitigating circumstances and the excessive sentence but failed to provide specific arguments or evidence. The court ruled that generic complaints without concrete support do not meet the admissibility threshold required in this jurisdiction.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal to the Supreme Court is inadmissible if it lacks specific grounds challenging the lower court's reasoning or sentencing, as generic objections without concrete evidence fail to justify further review.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Pandolfo Mario nato a MISSANELLO il 20/12/1969 avverso la sentenza del 12/09/2024 della Corte d'appello di Bari dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Federico Maria Meriggi; Rilevato che Mario Pandolfo ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Bari, che ha confermato la sentenza di condanna pronunciata in primo grado per il reato di furto pluriaggravato; Considerato che l'unico motivo di ricorso - che contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche e la determinazione di una pena eccessiva - non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza (si veda pag. 6 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione.
In particolare, nel caso di specie, mentre la sentenza impugnata ha dato conto sia degli elementi negativi sia della carenza di elementi positivi per il riconoscimento delle attenuanti generiche, il ricorso non solo non ha addotto censure specifiche, ma, esibendo genericità intrinseca ed estrinseca, nemmeno ha indicato idonei elementi di supporto alla propria deduzione. Considerazioni analoghe, a fortiori, valgono con riguardo alla diretta determinazione del trattamento sanzionatorio, in ordine al quale, oltretutto, il motivo non articola concrete ragioni se non quelle - già esaminate - correlate al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 14/01/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente FEDERIC