Italian Court dismisses appeal as mere complaints lacking specific argumentation against lower court reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued against the appellate court's partial reform of the first-instance judgment regarding credit card misuse and theft, but the court found these arguments generic and factually repetitive. The court ruled that the submissions failed to provide the specific, reasoned critique required by law for a legitimate appeal.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 5 c.p.p.; Art. 360, n. 6 c.p.p.: Appeals based solely on mere complaints or the repetition of facts already addressed in the appellate decision without specific argumentation are inadmissible.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Sorrenti Pasquale nato a CANOSA DI PUGLIA il 30/10/1978 avverso la sentenza del 03/02/2025 della Corte d'appello di Bari dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Federico Maria Meriggi; Rilevato che Pasquale Sorrenti ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Bari, che ha parzialmente riformato la sentenza di condanna pronunciata in primo grado per i reati di cui agli artt. 624, 625, 493-ter e 337 cod. pen.; Considerato che entrambi i motivi di ricorso - che contestano correttezza della motivazione posta alla base della dichiarazione di responsabilità - non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla corte di merito, dovendosi le stesse considerare non specifiche ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso.
D'altro canto, le deduzioni svolte nel primo motivo a contestare la responsabilità per i capi A) e B) si mostrano caratterizzate da assoluta genericità intrinseca ed estrinseca e, comunque, da manifesta infondatezza a fronte della motivazione in ordine alla prova diretta dell'indebito utilizzo delle carte di credito e del pregnante compendio in ordine al furto. Quanto al secondo motivo, relativo al reato di cui al capo C - e non B) come indicato nella rubrica del ricorso -, adduce argomenti che si mostrano privi di ogni confronto con la esaustiva motivazione resa sul punto dalla sentenza impugnata, mentre si mostrano manifestamente infondati in diritto e, comunque, con riguardo alla fattispecie come concretamente ricostruita (cfr. in particolare, p. 4 della sentenza impugnata);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 14/01/2026 Il Consigliere estensore Il Presid