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Ordinanza — n. 6420/2026 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to generic grounds and lack of specific legal issues.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6420/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Pieroni Gabriele inadmissible and ordered him to pay court costs. The sole ground of appeal contested the lack of generic mitigating circumstances, which the court found to be both procedurally barred in a legitimacy review and substantively unfounded. Furthermore, the argument was rejected for its inherent genericity, as it failed to identify specific omissions in the lower court's reasoning regarding recidivism.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 364 c.p.p.: An appeal in a legitimacy proceeding is inadmissible if the grounds are generic and fail to identify specific legal issues, or if the contested decision contains no evident illogicality.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility generic grounds of appeal generic mitigating circumstances legitimacy review procedure recidivism assessment bancarotta fraudolenta irregolarità finanziarie reato economico

Disposizioni normative citate

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Art. 600 c.p.p.
Art. 364 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano
Sez. 5, n. 43952 del 13/02/2017, Pettinelli
Sez. 5, n. 43952 del 13/02/2017, Pettinelli, Rv.
Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis
271269; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Pieroni Gabriele nato a ROMA il 09/02/1958 avverso la sentenza del 19/06/2025 della Corte d'appello di Roma dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Federico Maria Meriggi; Rilevato che Gabriele Pieroni ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Roma, che ha parzialmente riformato - in punto di recidiva - la sentenza di condanna pronunciata in primo grado per il reato di cui all'art. 216 L. fall.; Considerato che l'unico motivo di ricorso - che contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche - non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza (si veda pag. 3 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549;

Sez. 5, n. 43952 del 13/02/2017, Pettinelli, Rv. 271269; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis, Rv. 265826). D'altro canto, il motivo è affetto da genericità intrinseca, posto che nemmeno individua i profili oggetto di pretermissione nella valutazione svolta sul punto specifico dalla sentenza impugnata; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 14/01/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente FEDERICO MARIA MERIGGI MICHELE ROMANO DEPOS1T'