Italian court dismisses appeal on prescription grounds due to aggravated theft exceeding twelve-year limitation period.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued that the statute of limitations had expired for the aggravated theft conviction, but the court found this claim unfounded. The court determined that the specific aggravating circumstances extended the limitation period to sixteen years and six months, rendering the prescription defense invalid.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 625, comma 1 cod. pen.; Artt. 157, 161 cod. pen.: When theft involves multiple aggravating circumstances under Art. 625, the limitation period extends to sixteen years and six months, barring a prescription defense if the maximum sentence exceeds ten years.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Ursu Ionut nato il 16/11/1986 avverso la sentenza del 15/04/2025 della Corte d'appello di Palermo dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Federico Maria Meriggi; Rilevato che Ionut Ursu ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo che ha confermato la sentenza del Tribunale di Marsala, con cui è stato ritenuto responsabile del delitto di furto pluriaggravato e condannato alla pena ritenuta di giustizia; Ritenuto che il primo ed unico motivo di ricorso, che deduce l'intervenuta prescrizione è manifestamente infondato, atteso che il furto, ove sussistano due o più circostanze previste dall'art. 625, primo comma cod. pen., è punito con la reclusione nel massimo pari a dieci anni.
Pertanto, posto che le aggravanti indicate, siccome ad effetto speciale, rilevano ai sensi dell'art. 157 comma 2 c.p., il tempo necessario a prescrivere, ai sensi degli artt. 157 e 161 cod. pen., è pari ad anni dodici e mesi sei, cui si aggiungono i periodi di sospensione; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 14/01/2026 Il Consigliere estensore FEDERICO MARIA MERIGGI "l t DEPOSITATA IN CAN,C