Cassation court dismisses appeal against aggravated theft conviction for removing a store display plaque. The appeal is rejected due to inadmissible grounds and lack of legal basis.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal filed by Ben Dhafer Oidia inadmissible and dismissed the substantive claims regarding his conviction for aggravated theft. The appellant argued against the court's reasoning on liability and the application of statutory aggravating circumstances, but the court found these arguments either repetitive of lower court decisions or legally unfounded. Consequently, the conviction for aggravated theft was upheld, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 609 c.p.; Art. 625 c.p.: Appeals against criminal judgments are inadmissible if based on mere repetition of lower court arguments or manifestly unfounded legal interpretations; the removal of a store display plaque constitutes theft with violence against things due to the change in the item's destination.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Ben Dhafer Oidia nato a SANT'AGATA DE' GOTI il 03/11/1996 avverso la sentenza del 09/02/2024 della Corte d'appello di Bologna dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Federico Maria Meriggi; Rilevato che Oidia Ben Dhafer ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna che ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Forlì, con cui è stato ritenuto responsabile del delitto di furto aggravato e condannato alla pena ritenuta di giustizia; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità, non è deducibile in sede di legittimità, in quanto fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito (cfr. sentenza impugnata, punto 3.2. laddove specificamente esamina il compendio di elementi che hanno fondato la ricostruzione del fatto e la identificazione dell'autore), dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710;
Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo e altri, Rv. 260608; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838); Ritenuto che il secondo motivo di ricorso, che lamenta violazione di legge in relazione all'art. 625, primo comma, n. 2, cod. pen., è manifestamente infondato, in quanto prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e la giurisprudenza di legittimità. Invero, come rilevato dal giudice di merito, facendo corretto riferimento alla giurisprudenza di legittimità (si veda pag. 2 della sentenza impugnata), in tema di furto sussiste l'aggravante della violenza sulle cose ogniqualvolta il soggetto, per commettere il reato, faccia uso di energia fisica diretta a vincere, anche solo imnnutandone la destinazione, la resistenza che la natura o la mano dell'uomo hanno posto a riparo o difesa della cosa altrui (Sez. 5, n. 53984 del 26/10/2017, Amoroso, Rv. 27188901), in modo che per riportarla ad assolvere la sua originaria funzione sia necessaria un'attività di ripristino (Sez. 5, n. 7267 del 08/10/2014 - dep. 2015, Gravina, Rv. 26254701).
Nel caso di specie, l'asportazione della placca ha comportato un mutamento di destinazione della stessa, in quanto questa, una volta separata dall'articolo esposto in vendita, non seguendo più quest'ultimo nei suoi spostamenti, nemmeno è più in grado di attivare i segnalatori acustici ai varchi di uscita e quindi di segnalare al negoziante che il bene sta per essere portato fuori dell'esercizio commerciale senza che sia stato pagato il relativo prezzo. Tale mutamento di destinazione integra la violenza sulle cose (Sez. 5, n. 4008 del 19/12/2019 - dep. 28/12/2019, De Lourdes);
Ritenuto che il terzo motivo di ricorso, che contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche non è consentito in sede di legittimità ed è U`' manifestamente infondato in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità (si veda pag. 2), anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02;
Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis, Rv. 265826 - 01; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane e altri, Rv. 248244). Contrariamente all'assunto del ricorrente, poi, è consolidato l'assunto secondo cui, ai fini della determinazione della pena, il giudice può tenere conto più volte del medesimo dato di fatto sotto differenti profili e per distinti fini senza che ciò comporti lesione del principio del "ne bis in idem" (Sez. 3 - , Sentenza n. 17054 del 13/12/2018 Ud., dep. 18/04/2019, Rv. 275904 - 03;
Sez. 2, Sentenza n. 24995 del 14/05/2015 Ud. (dep. 16/06/2015 ) Rv. 264378 - 01) Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 14/01/2026 Il Consigliere estensore