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Ordinanza — n. 6413/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to specific and unfounded arguments regarding recidivism and mitigating circumstances.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6413/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the appeal by Antonio Giarnieri inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Giarnieri challenged the confirmation of his conviction for aggravated burglary with snatching, arguing for the non-application of recidivism and the denial of generic mitigating circumstances. The court rejected these claims as specific and unfounded, noting that the balancing of mitigating factors against aggravating ones is a discretionary merit judgment supported by sufficient reasoning.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 644 c.p.; Art. 645 c.p.; Art. 65 c.p.; Art. 66 c.p.: Appeals regarding the discretionary balancing of mitigating and aggravating circumstances are inadmissible if not based on specific grounds and if the lower court's reasoning is not arbitrary or illogical.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility recidivism non-application mitigating circumstances balance discretionary merit judgment specific and unfounded appeal alibi testimonianza della vittima testimone anonimo

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
Art. 644 c.p.
Art. 645 c.p.
Art. 65 c.p.
Art. 66 c.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, Sentenza n. 10713 del 25/02/2010
Sez. 2, Sentenza n. 31543 del 08/06/2017
ex multis: Sez. 2, Sentenza n. 31543 del 08/06/2017 Ud.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Giarnieri Antonio nato a SAN SEVERO il 23/12/1980 avverso la sentenza del 02/05/2024 della Corte d'appello di Bari dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Federico Maria Meriggi; Rilevato che Antonio Giarnieri ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bari che ha confermato la sentenza del Tribunale di Foggia, con cui è stato ritenuto responsabile del delitto di furto con strappo aggravato e condannato alla pena ritenuta di giustizia; Ritenuto che l' unico motivo di ricorso è inammissibile atteso che: - è inedito laddove richiede la disapplicazione della recidiva; - è aspecifico e manifestamente infondato laddove lamenta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche che, di contro, sono state riconosciute dalla sentenza di primo grado come confermata da quella di appello.

Ad assumere che oggetto della censura non sia il riconoscimento in sé delle attenuanti bensì il loro bilanciamento con esito di equivalenza, deve osservarsi che, secondo uniforme giurisprudenza di legittimità, "Le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto" (Sez.

U, Sentenza n. 10713 del 25/02/2010, dep. 18/03/2010, Rv. 245931 - 01. Cfr. ex multis: Sez. 2, Sentenza n. 31543 del 08/06/2017 Ud. (dep. 26/06/2017) Rv. 270450 - 01). Nella specie l'onere argomentativo del giudice è stato adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti , con riferimento al carattere assorbente correlato al profilo di personalità derivato dai precedenti ed attualizzato nel fatto oggetto di giudizio. Il motivo, pertanto, in parte qua, non è consentito in sede di legittimità ed è, comunque, manifestamente infondato.

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 14/01/2026 Il Consigliere estensore Itipresidente FEDER