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Ordinanza — n. 6410/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific impact on the overall evidence.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6410/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Sebastiano Mazzurco Masi inadmissible and ordered him to pay court costs. The appellant argued that the appellate court mischaracterized facts regarding crimes under Articles 640 and 479 of the Penal Code and improperly denied generic mitigating circumstances. The court rejected these claims, noting that the appeal lacked the required specific demonstration of how contested evidence impacted the overall proof of resistance and that the denial of mitigating circumstances was not illogical.

Regesto Legislator

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Art. 640, 479 cod. pen.; The appeal must demonstrate the specific impact of contested evidence on the overall proof of resistance, and the denial of generic mitigating circumstances is valid if the court references decisive elements without needing to consider all favorable or unfavorable factors.

Parole chiave

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inadmissibility appeal mischaracterization of facts proof of resistance generic mitigating circumstances specific impact requirement mancata prova di parzialità motivi di cassazione cognizione del ricorso per cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 640 cod. pen.
Art. 479 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano
Sez. 3, n. 1913 del 20/12/2018, Carillo
Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli
275509; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv.
Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis
271269; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAZZURCO MASI SEBASTIANO nato a SANT'AGATA DI MILITELLO il 22/09/1989 avverso la sentenza del 11/07/2025 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Sebastiano Mazzurco Masi; rilevato che il primo motivo di ricorso, sulla dichiarazione di responsabilità per i reati di cui agli artt. 640 e 479 cod. pen., denunciando il travisamento del fatto non è consentito dalla legge, stante la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito; peraltro, si osserva che la contestazione delle conclusioni cui è pervenuta la Corte, avallando la sentenza di primo grado, è limitata a due deposizioni (e solo a parte di esse), trascurando l'intero apparato documentale e di analisi della testimonianza degli investigatori, incorrendo in evidente vizio di genericità per aspecificità; in aggiunta, a fronte di un quadro probatorio - debitamente ricostruito in appello - complesso, la deduzione del vizio di travisamento o anche solo di carenza/contraddittorietà/manifesta illogicità motivazionale, avrebbe dovuto indicare "l'impatto" della prova contestata sul complesso probatorio, ai fini della prova di resistenza; ritenuto che il secondo motivo di ricorso, sul diniego delle circostanze attenuanti generiche è manifestamente infondato in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549;

Sez. 3, n. 1913 del 20/12/2018, dep. 2019, Carillo, Rv. 275509; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis, Rv. 265826); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 16