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Ordinanza — n. 6407/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of new evidence and procedural preclusion.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6407/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Luciano Bernardi inadmissible and ordered him to pay costs. Bernardi argued that the lower court's finding of liability for the crime in Article 640 of the Penal Code relied on a misreading of procedural data and insufficient evidence. The court rejected this, noting that appellate review is precluded from re-evaluating facts or logical reasoning already established by lower courts, and that the victim's credible testimony was sufficient.

Regesto Legislator

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Art. 640 cod. pen.; Art. 363-bis c.p.p.: The Court of Cassation cannot re-evaluate factual findings or logical reasoning of lower courts, rendering appeals based on such grounds inadmissible when no new evidence is presented.

Parole chiave

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Article 640 Penal Code procedural preclusion inadmissible appeal appellate review limits victim credibility costs of appeal Cassa delle ammende perseguimento penale per truffa

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 640 cod. pen.
Letto il ricorso di Luciano Bernardi; rilevato che l'unico motivo, in ordine alla dichiarazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 640 cod.
Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260
art. 640 cod. pen
Letto il ricorso di Luciano Bernardi; rilevato che l'unico motivo, in ordine alla dichiarazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 640 cod. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BERNARDI LUCIANO nato a BOVILLE ERNICA il 25/10/1961 avverso la sentenza del 12/03/2025 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT; // ,

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Luciano Bernardi; rilevato che l'unico motivo, in ordine alla dichiarazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 640 cod. pen. presuppone e propugna una diversa lettura dei dati processuali, dimenticando che è precluso a questa Corte non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento (tra le altre, Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260); considerato ulteriormente che si lamenta l'insufficienza del riscontro fornito da un singolo episodio in cui l'imputato fu 'colto sul fatto', ma non si contesta l'attendibilità della persona offesa, la cui versione è stata posta a fondamento della decisione a carico dell'imputato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 16 dicembre 2