Criminal appeal dismissed for generic grounds lacking specific factual challenges under procedural code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared Stan Gheorghe's appeal inadmissible due to the generic nature of his grounds. Although the lower court provided specific elements for liability under Article 707 of the Penal Code, the appellant failed to contest any specific point, merely offering vague generalizations. Consequently, the court ruled that the appeal lacked the required specificity to exercise judicial review and ordered the appellant to pay court costs and fines.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.; Art. 606, lett. e) cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if the grounds are generic and indeterminate, failing to specify which elements of the lower court's motivation are contested, thereby preventing the appellate court from exercising its supervisory function.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: STAN GHEORGHE nato il 04/02/1987 avverso la sentenza del 15/05/2025 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Stan Gheorghe; rilevato che l'unico motivo di ricorso, con cui il ricorrente contesta la affermazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 707 cod. pen., è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata puntuale ed indicativa di elementi specifici da cui trarre il giudizio di responsabilità, non ne contesta specificamente alcuno, limitandosi a vaghe considerazioni sul contenuto e funzione della motivazione, che non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; a ciò si aggiunge, quale ulteriore profilo di inammissibilità, che nell'intero motivo non si elabora alcuno degli unici parametri (quelli dell'art. 606, lett. e, cod. proc. pen.) che consentono in Cassazione la critica al 'contenuto' della motivazione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 16 dicembre 202