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Ordinanza — n. 6401/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to lack of merit review and lack of interest.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6401/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and fines. The appellant argued the lower court's reasoning was insufficient regarding his appointment and the treatment of satellite crimes, but the court found the first ground merely repetitive without substantive criticism. The second ground was rejected because the extinction of satellite crimes via prescription rendered the complaint devoid of legal interest.

Regesto Legislator

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Art. 363-bis c.p.p.; Art. 363-ter c.p.p.: The Court of Cassation cannot review the merits of a case; an appeal is inadmissible if the complaint lacks a specific criticism of the decision's reasoning or if the subject matter has lost legal interest due to prescription.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of merit review devoid of legal interest prescription extinction satellite crimes Cassation jurisdiction procedural preclusion perseguimento penale per truffa

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 363-bis c.p.p.
Art. 363-ter c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CIRAOLO SANTI nato a MESSINA il 24/10/1968 avverso la sentenza del 15/05/2023 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso e la memoria di Santi Ciraolo, ritenuto che, a fronte di una doppia conforme sulla affermazione di responsabilità per il reato di truffa (al netto delle intervenute dichiarazioni di non doversi procedere per le ulteriori imputazioni prescritte), il primo motivo (sulla laconicità della motivazione in ordine ad un aspetto della vicenda - la nomina del Ciraolo da parte delle stesse persone offese della truffa, nonostante la precedente realizzazione di un manufatto illegittimo) sia meramente ripetitivo e miri, senza formulare in realtà una critica di legittimità nei confronti della decisione impugnata - mancando la censura di contraddittorietà o manifesta illogicità motivazionale - alla semplice contestazione del giudizio di merito, nel tentativo di propugnarne un'alternativa lettura del compendio probatorio; si tratta, tuttavia, di una operazione preclusa alla Corte di legittimità, cui è sottratto il vaglio del merito osservato, in relazione al secondo motivo, con cui si lamenta la carenza motivazionale in relazione al trattamento sanzionatorio dei reati satellite, che 'l'eliminazione' degli stessi - e del relativo aumento - a seguito di estinzione per prescrizione, rende il motivo privo di interesse; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 16 dicembre