Italian court dismisses appeal as grounds are repetitive and lack specific argumentation under procedural code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared Susana Kostea's appeal inadmissible and ordered her to pay costs. The court found the sole ground of appeal was a mere repetition of arguments already rejected at the appellate level without new substantive criticism. Furthermore, the appeal violated procedural rules by attempting to introduce a factual reassessment or claim of motivational illogic without meeting the strict statutory requirements for such challenges.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606, comma 3, cod. proc. pen.; Art. 493 ter cod. pen.: An appeal is inadmissible if its grounds are merely repetitive of those already disallowed and fail to provide a specific, argumentative critique of the lower court's decision, particularly when they attempt to introduce a factual reassessment or claim of motivational illogic without satisfying the strict conditions of Art. 606, comma 3.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KOSTEA SUSANA nato il 10/03/1968 avverso la sentenza del 14/04/2025 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Kostea Susana, Ritenuto che l'unico motivo, sul giudizio di responsabilità per il reato di cui all'art. 493 ter cod. pen., è pedissequamente reiterativo di quello già dedotto in appello e puntualmente disatteso dalla corte di merito (cfr. pg . 5 per una adeguata analisi del quadro fattuale), dovendolosi considerare non specifico ma soltanto apparente, in quanto omette di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; considerato che, in aggiunta, il motivo di ricorso non è consentito, ex art. 606, comma 3, cod. proc. pen., in quanto pretende di introdurre, senza nemmeno indicare un aspetto di manifesta (e non 'mera' o 'sola' o 'semplice') illogicità motivazionale, una rivalutazione del fatto, operazione preclusa a questa Corte; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 16 dicembre 20