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Ordinanza — n. 6399/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as grounds are confused and generic, refusing judicial review.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6399/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal filed by Attilio Iaccarino inadmissible and ordered him to pay costs. The court found the sole ground of appeal regarding the sanction treatment to be so confused and generic that it could not identify specific arguments for review. Consequently, the court refused to exercise its supervisory power over the lower court's decision.

Regesto Legislator

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Art. 367 c.p.p.; Art. 368 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are confused and generic, preventing the court from identifying specific points of law or fact for review.

Parole chiave

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inadmissible appeal confused grounds generic arguments lack of specificity Corte di Cassazione sanction treatment judicial review sanzioni pecuniarie

Disposizioni normative citate

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Art. 367 c.p.p.
Art. 368 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: IACCARINO ATTILIO nato a NAPOLI il 23/12/1977 avverso la sentenza del 19/02/2025 della CORTE APPELLO di TRENTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Attilio Iaccarino, Ritenuto che l'unico motivo, sul trattamento sanzionatorio, è talmente confuso e generico da non consentire alla Corte di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 16 dicembre 2025.