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Ordinanza — n. 6397/2026 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 6397/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6397/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MICALIZZI GAETANO nato a MESSINA il 22/10/1978 avverso la sentenza del 12/05/2025 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT; Letto il ricorso di Micalizzi Gaetano; Ritenuto che il primo motivo, sulla competenza territoriale del Tribunale di Catania rispetto a quello di Messina, è manifestamente infondato alla luce del principio (Sez. 3, n. 39153 del 12/07/2024, Trib. La Spezia, Rv. 286979 - 01) secondo il quale l'istituto della remissione preliminare e le vecchie regole sulla competenza per territorio convivono; con la conseguenza che, se la parte formula l'eccezione nell'udienza preliminare senza chiedere il rinvio pregiudiziale, non potrà più riproporre in seguito l'eccezione ed il giudice dovrà decidere secondo gli istituti preesistenti: se si ritiene incompetente, emetterà sentenza di incompetenza; se si ritiene competente, rigetterà l'eccezione e la parte non potrà più sollevare la doglianza; la decisione adottata dalla Corte d'appello è, quindi, corretta; osservato, quanto al diniego della causa di non punibilità di cui all'articolo 131 bis cod. pen., che il motivo è la pedissequa reiterazione di quello già dedotto in appello e puntualmente disatteso dalla corte di merito, con motivazione del tutto logica in quanto fondata sull'entità dell'importo illecitamente sottratto, ragionamento con cui il ricorso non si confronta, così incorrendo nella genericità per aspecificità; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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articolo 131 bis cod. pen; Ordinanza — n. 6397/2026 — snpen · Corte di Cassazione: 3, n. 39153 del 12/07/2024, Trib. La Spezia, Rv. 286979 - 01) secondo il quale l'istituto della remissione preliminare e le vecchie regole sulla competenza per territorio convivono; con la conseguenza che, se la parte formula l'eccezione nell'udienza preliminare senza chiedere il rinvio pregiudiziale, non potrà più riproporre in seguito l'eccezione ed il giudice dovrà decidere secondo gli istituti preesistenti: se si ritiene incompetente, emetterà sentenza di incompetenza; se si ritiene competente, rigetterà l'eccezione e la parte non potrà più sollevare la doglianza; la decisione adottata dalla Corte d'appello è, quindi, corretta; osservato, quanto al diniego della causa di non punibilità di cui all'articolo 131 bis cod. pen., che il motivo è la pedissequa reiterazione di quello già dedotto in appello e puntualmente disatteso dalla corte di merito, con motivazione del tutto logica in quanto fondata sull'entità dell'importo illecitamente sottratto, ragionamento con cui il ricorso non si confronta, così incorrendo nella genericità per aspecificità; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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incompetenza territoriale motivi di cassazione istanza di autorizzazione all’esecuzione – Competenza cognizione del ricorso per cassazione competenza concorrente punibilità

Disposizioni normative citate

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articolo 131 bis cod. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MICALIZZI GAETANO nato a MESSINA il 22/10/1978 avverso la sentenza del 12/05/2025 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Micalizzi Gaetano; Ritenuto che il primo motivo, sulla competenza territoriale del Tribunale di Catania rispetto a quello di Messina, è manifestamente infondato alla luce del principio (Sez. 3, n. 39153 del 12/07/2024, Trib. La Spezia, Rv. 286979 - 01) secondo il quale l'istituto della remissione preliminare e le vecchie regole sulla competenza per territorio convivono; con la conseguenza che, se la parte formula l'eccezione nell'udienza preliminare senza chiedere il rinvio pregiudiziale, non potrà più riproporre in seguito l'eccezione ed il giudice dovrà decidere secondo gli istituti preesistenti: se si ritiene incompetente, emetterà sentenza di incompetenza; se si ritiene competente, rigetterà l'eccezione e la parte non potrà più sollevare la doglianza; la decisione adottata dalla Corte d'appello è, quindi, corretta; osservato, quanto al diniego della causa di non punibilità di cui all'articolo 131 bis cod. pen., che il motivo è la pedissequa reiterazione di quello già dedotto in appello e puntualmente disatteso dalla corte di merito, con motivazione del tutto logica in quanto fondata sull'entità dell'importo illecitamente sottratto, ragionamento con cui il ricorso non si confronta, così incorrendo nella genericità per aspecificità; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 16 dicemb