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Ordinanza — n. 6394/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals for inadmissibility due to generic and specific lack of reasoning connection.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6394/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeals filed by Mattina, Vitale, and Spitaleri inadmissible and ordered them to pay costs. The appellants argued for specific legal violations, but the court found their submissions to be a confused mix of distinct grounds lacking any specific connection to the lower court's reasoning. Consequently, the court ruled that the generic nature of the arguments rendered them inadmissible under procedural law.

Regesto Legislator

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Art. 606 lett. e e b c.p.p.; Art. 591 c.p.p.: Appeals must be specific and directly connected to the contested judgment's reasoning; generic or disconnected arguments constitute a fatal defect leading to inadmissibility.

Parole chiave

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inadmissibility of appeals specificity of grounds lack of reasoning connection generic arguments defect procedural vices motivazione inadeguata delle censure costituzionali motivi di cassazione verifica di costituzionalità

Disposizioni normative citate

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Art. 606 lett. e c.p.p.
Letti i ricorsi di Valeria Mattina, Salvatore Vitale e Emanuele Spitaleri, identici seppur distinti; rilevato che l'unico motivo di ricorso addotto da ciascuno di essi evoca promiscuamente e confusamente categorie di vizi radicalmente differenti (art. 606, lett.
Art. 606 lett. b c.p.p.
Letti i ricorsi di Valeria Mattina, Salvatore Vitale e Emanuele Spitaleri, identici seppur distinti; rilevato che l'unico motivo di ricorso addotto da ciascuno di essi evoca promiscuamente e confusamente categorie di vizi radicalmente differenti (art. 606, lett.
Art. 591 comma 1 lett. c c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016
Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014
268823; Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv.
Sez. 4, n. 5191 del 29/03/2000
259425; Sez. 4, n. 5191 del 29/03/2000, Barone, Rv.
Sez. 1, n. 39598 del 30/09/2004
216473; Sez. 1, n. 39598 del 30/09/2004, Burzotta, Rv.
Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007
230634; Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv.
Sez. 3, n. 35492 del 06/07/2007
236945; Sez. 3, n. 35492 del 06/07/2007, Tasca, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: MATTINA VALERIA nata a PARTINICO il 06/10/1982 VITALE SALVATORE nato a PARTINICO il 21/11/1969 SPITALERI EMANUELE nato a PALERMO il 12/05/1981 avverso la sentenza del 05/03/2025 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letti i ricorsi di Valeria Mattina, Salvatore Vitale e Emanuele Spitaleri, identici seppur distinti; rilevato che l'unico motivo di ricorso addotto da ciascuno di essi evoca promiscuamente e confusamente categorie di vizi radicalmente differenti (art. 606, lett. e - vizi di motivazione - e lett. b -violazione di legge penale - del codice di procedura) ma in realtà si risolve in una genericissima collatio di principi in tema di motivazione delle sentenze, del tutto privi di collegamento e confronto con la motivazione della sentenza impugnata, e quindi aspecifici; evidenziato e ribadito che la genericità si configura non solo nel caso di indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), all'inammissibilità (Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268823; Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425; Sez. 4, n. 5191 del 29/03/2000, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, n. 39598 del 30/09/2004, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, n. 35492 del 06/07/2007, Tasca, Rv. 237596); considerato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 16 dicemb