Italian Court dismisses appeals as generic and inadmissible due to lack of specific argumentation against the lower court's decision.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeals filed by Branciforte and Marghella inadmissible, ordering them to pay court costs and a fine. The court found the arguments entirely generic, lacking any specific comparison with the appealed judgment or substantive critique of the denial of mitigating circumstances. Consequently, the appeals were rejected because they failed to meet the legal requirement for specific argumentation under Article 591 of the Code of Criminal Procedure.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 591 c.p.p.: Appeals must be specific; generic complaints lacking a concrete comparison with the contested decision are inadmissible due to the vice of aspecificity.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: BRANCIFORTE CARMELO nato a CATANIA il 14/04/1990 MARGHELLA SALVATORE ALEX nato a CATANIA il 04/09/1992 avverso la sentenza del 03/04/2025 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letti i ricorsi di Carmelo Branciforte e Salvatore Alex Marghella; rilevato che il primo motivo del ricorso di Branciforte e l'unico motivo del ricorso di Marghella sono totalmente generici poiché privi di un effettivo confronto con la decisione impugnata, riducendosi, al più, ad una genericissima collatio di principi in tema di motivazione delle sentenze; evidenziato e ribadito che la genericità si configura non solo nel caso di indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), all'inammissibilità (Sez.
U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268823; Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425; Sez. 4, n. 5191 del 29/03/2000, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, n. 39598 del 30/09/2004, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, n. 35492 del 06/07/2007, Tasca, Rv. 237596); ritenuto che il secondo motivo del ricorso di Branciforte non elabora alcuna specifica critica al diniego delle attenuanti generiche ed alla conferma della recidiva, limitandosi ad una lagnanza del tutto generica, che non si confronta con quanto affermato nella sentenza, a pg. 2; considerato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 16 dice