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Ordinanza — n. 6391/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to factual re-evaluation beyond appellate court powers.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6391/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Giovanni Bilardello's appeal inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued for a different factual reconstruction under Article 640 of the Penal Code, but the court held that re-evaluating facts is exclusively the appellate judge's domain. Consequently, the appeal was rejected because it sought to overturn the lower court's factual findings without legal grounds.

Regesto Legislator

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Art. 640 cod. pen.; Art. 62 n. 4 cod. pen.: The Court of Cassation cannot re-evaluate factual elements established by the appellate court, as such assessment is reserved exclusively to the judge of merit.

Parole chiave

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factual re-evaluation appellate court powers inadmissible appeal Article 640 penal code Article 62 mitigating circumstances materiali da costruzione abbandono del procedimento per truffa insufficienza materiale

Disposizioni normative citate

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Art. 640 cod. pen.
Letto il ricorso di Bilardello Giovanni; ritenuto che il primo motivo di ricorso, sulla responsabilità ex art. 640 cod.
Art. 62 n. 4 cod. pen.
268382 - 01); osservato, infine, che anche il terzo motivo, relativo alla mancata applicazione della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n.
art. 640 cod. pen
Letto il ricorso di Bilardello Giovanni; ritenuto che il primo motivo di ricorso, sulla responsabilità ex art. 640 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 6402 del 30/4/1997
Sez. U, n. 6402 del 30/4/1997, Dessimone, Rv.
Sez. 2, n. 50725 del 04/10/2016
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BILARDELLO GIOVANNI nato a MARSALA il 05/10/1963 avverso la sentenza del 28/01/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Bilardello Giovanni; ritenuto che il primo motivo di ricorso, sulla responsabilità ex art. 640 cod. pen., tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, pag. 3-4 della sentenza impugnata); esula, pertanto, dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte:

Sez. U, n. 6402 del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944); il motivo, quindi, non è consentito; considerato che il secondo motivo, sul difetto di querela, oltre ad essere ripetitivo, e quindi, inevitabilmente generico, perché non si confronta effettivamente con la impugnata sentenza, è manifestamente infondato alla luce della giurisprudenza di legittimità (cfr., in particolare, Sez. 2, n. 50725 del 04/10/2016, Pm. in proc. Filannino,Rv. 268382 - 01); osservato, infine, che anche il terzo motivo, relativo alla mancata applicazione della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. e delle circostanze attenuanti generiche, è meramente reiterativo di doglianze già sottoposte all'esame della Corte d'appello e da quest'ultima disattese con corretti argomenti logici e giuridici (si veda, in particolare, pag. 5, ove si evidenzia come la somma complessivamente sottratta alle persone offese, il carattere plurioffensivo e, dunque, particolarmente grave della condotta tenuta dall'imputato, nonché le modalità dell'offesa, ostino al riconoscimento delle invocate attenuanti, conformemente ai principi della giurisprudenza di legittimità dettati a riguardo); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così d