Cassation court dismisses appeal on sentencing as it involves discretionary merit evaluation not subject to review.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared Luigi Ambrosanio's appeal inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Ambrosanio challenged the sentencing calculation and the comparison of circumstances, arguing they were flawed. The court ruled that these issues require a discretionary assessment typical of the trial court, which falls outside the scope of cassation review unless arbitrary or illogical.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 5 c.p.p.; Art. 360, n. 6 c.p.p.: Appeals against sentencing calculations and comparative judgments are inadmissible as they involve discretionary merit evaluations subject to the trial court's exclusive authority.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AMBROSANIO LUIGI nato a MASSA DI SOMMA il 07/04/1990 avverso la sentenza del 21/05/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Ambrosanio Luigi, ritenuto che il motivo di ricorso che contesta la dosimetria della pena e il giudizio di comparazione fra opposte circostanze non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito che sfugge al sindacato di legittimità, salvo che non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento manifestamente illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che, per giustificare la soluzione dell'equivalenza, si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931); considerato che le conclusioni ragionate e argomentate del giudice del merito (si veda pag. 3 della sentenza impugnata) sono, pertanto, incensurabili; rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 16 dicembre 202