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Ordinanza — n. 6389/2026 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible for attempting factual re-evaluation and lacking proper legal grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6389/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Galdi Vito inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The court found the appellant's arguments were merely factual attempts to re-evaluate evidence, which violates the Supreme Court's exclusive role in legal review. Furthermore, the appeal lacked the specific legal deductions required under Article 606 of the Code of Criminal Procedure, rendering it an improper act of appeal.

Regesto Legislator

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Art. 606 c.p.p.; Art. 192 c.p.p.: Appeals to the Court of Cassazione must focus on legal errors and proper motivation; attempts to re-evaluate factual evidence or lack of specific legal grounds render the appeal inadmissible.

Parole chiave

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Court of Cassazione inadmissible appeal factual re-evaluation Article 606 c.p.p. legal review function lack of motivation criminal procedure motivazione inadeguata delle censure costituzionali

Disposizioni normative citate

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Art. 192 c.p.p.
12-17 della sentenza impugnata, ove si evidenzia come i numerosi indizi a carico dell'imputato appaiano gravi, precisi e concordanti, nel rispetto di quanto prescritto dall'art. 192 cod.
Art. 606 c.p.p.
art. 192 cod. proc. pen
12-17 della sentenza impugnata, ove si evidenzia come i numerosi indizi a carico dell'imputato appaiano gravi, precisi e concordanti, nel rispetto di quanto prescritto dall'art. 192 cod.
art. 606 cod. proc. pen
e dell'art. 606 cod. proc. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GALDI VITO nato a EBOLI il 29/06/1988 avverso la sentenza del 06/03/2025 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Galdi Vito; ritenuto che ambedue ì motivi di ricorso, con i quali si contesta la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine al giudizio di responsabilità dell'imputato per i reati ascrittigli, oltre che meramente reiterativi di censure già sottoposte all'esame della Corte territoriale e da quest'ultima disattese con corretti argomenti logici e giuridici (si vedano, in particolare, le pagg. 12-17 della sentenza impugnata, ove si evidenzia come i numerosi indizi a carico dell'imputato appaiano gravi, precisi e concordanti, nel rispetto di quanto prescritto dall'art. 192 cod. proc. pen.), sono del tutto 'fattuali', mirando alla rivalutazione del fatto ed alla ennesima (la terza) valutazione del fatto, in plateale violazione delle prerogative di questa Corte, che svolge una funzione di legittimità e non di controllo del fatto; nella totale assenza dì una corretta deduzione dì critiche motivazionali (quelle della lett. e dell'art. 606 cod. proc. pen. - articolo appena evocato nella rubrica dei motivi, ma mai, in pratica applicato), il ricorso si presenta come un atto di appello, inevitabilmente destinato all'inammissibilità; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 1