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Ordinanza — n. 6388/2026 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for generic, repetitive, and inadmissible grounds attempting to reconstruct facts differently from the lower court.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6388/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the criminal appeal inadmissible because the sole ground of complaint was generic, repetitive, and manifestly unfounded. The appellant argued for a different classification of the offense, but the court noted this attempt to reconstruct facts violated legal requirements for admissibility in the stage of legality. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are generic, repetitive, and manifestly unfounded, or if they attempt to reconstruct facts using criteria different from those adopted by the court of first instance.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal generic grounds repetitive complaint manifestly unfounded reconstruction of facts stage of legality criminal procedure spese di acquisto

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 600 c.p.p.
Art. 601 c.p.p.
art. 648 cod. pen
Letto il ricorso di Casertano Sabato; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si lamenta la mancata derubricazione del reato di cui all'art. 648 cod. pen.
art. 712 cod. pen
in quello di cui all'art. 712 cod. pen., è generico, ripetitivo, manifestamente infondato ed aspecifico, non confrontandosi affatto con la risposta fornita dalla Corte d'appello sul punto specifico (pg.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CASERTANO SABATO nato a CERCOLA il 09/03/1979 avverso la sentenza del 12/02/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Casertano Sabato; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si lamenta la mancata derubricazione del reato di cui all'art. 648 cod. pen. in quello di cui all'art. 712 cod. pen., è generico, ripetitivo, manifestamente infondato ed aspecifico, non confrontandosi affatto con la risposta fornita dalla Corte d'appello sul punto specifico (pg. 3 e 4); osservato che, per altro verso, lo stesso motivo non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si veda pag. 4 della sentenza impugnata, ove, con corretti richiami giurisprudenziali, e richiamando quanto considerato alla precedente pg. 3, si rileva come l'accertata consapevolezza dell'imputato circa la provenienza delittuosa delle componenti della sua vettura osti alla configurabilità della fattispecie contravvenzionale di incauto acquisto); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 1