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Ordinanza — n. 6387/2026 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to lack of appeal on liability and insufficient reasoning for mitigating factors.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6387/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Quinto Ivan Giuseppe inadmissible and ordered him to pay court costs. The appellant challenged the conviction for property damage and the denial of mitigating circumstances, but the court found the liability claim procedurally barred as it was not raised in the second instance. Furthermore, the court ruled that the lower court's reasoning regarding the damage amount and prior convictions was sufficient to justify denying the requested leniency.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 3, cod. proc. pen.; Art. 62, comma 4, cod. pen.; Art. 635, comma 3, cod. pen.: An appeal is inadmissible if the ground of liability was not raised in the second instance, and a denial of mitigating factors is valid if the first-instance judgment provides a congruent reference to the decisive elements of the case.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility property damage liability mitigating circumstances denial second instance procedure court costs award danneggiamento azione civile risarcimento per atto illecito

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
Letto il ricorso di Quinto Ivan Giuseppe, Ritenuto che il primo motivo di ricorso - peraltro non formulato in appello e pertanto, già per questo, non consentito ex art. 606, comma 3, cod. proc. pen. - che contesta il giudizio di responsabilità per il reato di cui all'art.
Art. 62, comma 4, cod. pen.
è manifestamente infondato, avendo l'imputato distrutto anche uno sgabello (circostanza non contestata), che rientra indubitabilmente nel concetto di danneggiamento; considerato che il secondo e il terzo motivo di ricorso, che contestano il mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 comma 4 cod.
Art. 635, comma 3, cod. pen.
- che contesta il giudizio di responsabilità per il reato di cui all'art. 635 comma 3 cod.
art. 635 comma 3 cod. pen
- che contesta il giudizio di responsabilità per il reato di cui all'art. 635 comma 3 cod. pen.
art. 62 comma 4 cod. pen
è manifestamente infondato, avendo l'imputato distrutto anche uno sgabello (circostanza non contestata), che rientra indubitabilmente nel concetto di danneggiamento; considerato che il secondo e il terzo motivo di ricorso, che contestano il mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 comma 4 cod. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: QUINTO IVAN GIUSEPPE nato a PISTICCI il 26/01/1973 avverso la sentenza del 28/01/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Quinto Ivan Giuseppe, Ritenuto che il primo motivo di ricorso - peraltro non formulato in appello e pertanto, già per questo, non consentito ex art. 606, comma 3, cod. proc. pen. - che contesta il giudizio di responsabilità per il reato di cui all'art. 635 comma 3 cod. pen. è manifestamente infondato, avendo l'imputato distrutto anche uno sgabello (circostanza non contestata), che rientra indubitabilmente nel concetto di danneggiamento; considerato che il secondo e il terzo motivo di ricorso, che contestano il mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 comma 4 cod. pen. e delle attenuanti generiche sono manifestamente infondati perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (si veda, in particolare, pag. 3 e 4 della sentenza impugnata sull'entità del danno, reputato non esiguo e sulla gravità dei precedenti, ostativa alle generiche); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 16 dicembre 2