Ordinanza — n. 6385/2026 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BALLARANO SALVATORE nato a TORRE DEL GRECO il 05/03/1980 avverso la sentenza del 31/01/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT; Letto il ricorso di Ballarano Salvatore, Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, sul riconoscimento della recidiva, è totalmente generico, a fronte di una sufficiente valutazione, in punto, della Corte, incentrata sulla sussistenza di due precedenti per reati analoghi; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 6385/2026 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BALLARANO SALVATORE nato a TORRE DEL GRECO il 05/03/1980 avverso la sentenza del 31/01/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT; Letto il ricorso di Ballarano Salvatore, Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, sul riconoscimento della recidiva, è totalmente generico, a fronte di una sufficiente valutazione, in punto, della Corte, incentrata sulla sussistenza di due precedenti per reati analoghi; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BALLARANO SALVATORE nato a TORRE DEL GRECO il 05/03/1980 avverso la sentenza del 31/01/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Ballarano Salvatore, Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, sul riconoscimento della recidiva, è totalmente generico, a fronte di una sufficiente valutazione, in punto, della Corte, incentrata sulla sussistenza di due precedenti per reati analoghi; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 16 dicembre 2025.