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Ordinanza — n. 6385/2026 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 6385/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6385/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BALLARANO SALVATORE nato a TORRE DEL GRECO il 05/03/1980 avverso la sentenza del 31/01/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT; Letto il ricorso di Ballarano Salvatore, Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, sul riconoscimento della recidiva, è totalmente generico, a fronte di una sufficiente valutazione, in punto, della Corte, incentrata sulla sussistenza di due precedenti per reati analoghi; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 6385/2026 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BALLARANO SALVATORE nato a TORRE DEL GRECO il 05/03/1980 avverso la sentenza del 31/01/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT; Letto il ricorso di Ballarano Salvatore, Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, sul riconoscimento della recidiva, è totalmente generico, a fronte di una sufficiente valutazione, in punto, della Corte, incentrata sulla sussistenza di due precedenti per reati analoghi; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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recidiva nell'infrazione inadempimento reiterato revisione della sentenza penale criminalità persistente riconsiderazione impugnabilità della decisione di rinvio
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BALLARANO SALVATORE nato a TORRE DEL GRECO il 05/03/1980 avverso la sentenza del 31/01/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Ballarano Salvatore, Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, sul riconoscimento della recidiva, è totalmente generico, a fronte di una sufficiente valutazione, in punto, della Corte, incentrata sulla sussistenza di due precedenti per reati analoghi; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 16 dicembre 2025.