Criminal appeal dismissed for reiterating rejected arguments and lacking specific factual grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared Francesco Cipolletta's appeal against the Naples Court of Appeal inadmissible. Cipolletta argued for acquittal based on the invalidity of facial recognition and alleged procedural errors regarding vehicle identification. The court rejected these claims as they merely repeated arguments already dismissed by the lower court without new specific evidence or logical flaws in the original reasoning.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 628 cod. pen.; Art. 364 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it consists solely of a pedissequa repetition of arguments already rejected by the court of first instance and lacks specific factual grounds to justify a new examination.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CIPOLLETTA FRANCESCO nato a MUGNANO DI NAPOLI il 01/01/1975 avverso la sentenza del 16/01/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letti il ricorso e la memoria di Francesco Cipolletta, Ritenuto che i due motivi di ricorso, che contestano violazione di legge nonché la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità per il reato di cui all'art. 628 cod. pen., non è consentito perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito con motivazione esente da vizi logici; considerato, inoltre che l'assunto difensivo (della invalidità/inidoneità del riconoscimento sulla base di un'unica foto) è del tutto destituita di fondamento, come correttamente evidenziato, anche con la opportuna citazione di giurisprudenza, dalla Corte d'appello; osservato, in aggiunta, che il ricorso omette di considerare gli ulteriori elementi che hanno consentito di risalire all'imputato (dal modello dell'auto al parziale riconoscimento della relativa targa), incorrendo così in un paradigmatico esempio di aspecificità del motivo; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 16 dicembre