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Ordinanza — n. 6383/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as repetitive of lower court arguments and lacks specific legal critique.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6383/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because the sole ground of appeal merely reiterated arguments already presented and refuted at the appellate level. The appellant, Ciro Cappiello, challenged a liability judgment for a crime under Article 473 of the Penal Code, but the court found his submissions lacked the necessary argumentative depth. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine to the Fine Fund.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 5 c.p.c.; Art. 360, n. 6 c.p.c.: An appeal is inadmissible if its grounds are merely repetitive of those already decided and fail to provide a specific, reasoned critique of the lower court's judgment.

Parole chiave

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inadmissible appeal repetitive grounds Article 473 Penal Code lack of specific critique procedural costs Cassa delle ammende appellate review motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 5 c.p.c.
Art. 360, n. 6 c.p.c.
Art. 473 cod. pen.
Letti il ricorso e la memoria di Ciro Cappiello, Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta violazione di legge nonché la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità per il reato di cui all'art. 473 cod.
art. 473 cod. pen
Letti il ricorso e la memoria di Ciro Cappiello, Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta violazione di legge nonché la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità per il reato di cui all'art. 473 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAPPIELLO CIRO nato a NAPOLI il 17/07/1978 avverso la sentenza del 24/01/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letti il ricorso e la memoria di Ciro Cappiello, Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta violazione di legge nonché la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità per il reato di cui all'art. 473 cod. pen., non è consentito perché pedissequamente reiterativo di quanto già dedotto in appello e puntualmente confutato dalla corte di merito, dovendosi pertanto considerare il motivo non specifico ma soltanto apparente, in quanto omette di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; considerato che l'inammissibilità del ricorso condanna alla stessa sorte anche la memoria inviata, che peraltro non conteneva argomenti meritevoli di miglior considerazione, oltre ad un motivo sulle circostanze attenuanti generiche, ex se inammissibile, in quanto scollegato dal motivo originario; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 16 dicembre 2