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Ordinanza — n. 6382/2026 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 6382/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6382/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PIARULLI TERESA nat&a ANDRIA il 26/07/1968 avverso la sentenza del 24/02/2025 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT; RITENUTO IN FATI-0 E Letto il ricorso di Piarulli Teresa; ritenuto che il primo motivo di ricorso, sul giudizio di responsabilità, non risulta connotato dai requisiti prescritti, a pena di inammissibilità, dall'art. 591, comma 1, cod. proc. pen., limitandosi a riproporre motivi già formulati con l'atto di appello ed adeguatamente vagliati e disattesi, con motivazione priva di manifesti vizi logici e giuridici, dalla Corte di merito (si vedano, in particolare, le pagg. 38- 40 della sentenza impugnata, ove i giudici, alla luce del cospicuo compendio probatorio acquisito agli atti, hanno congruamente motivato in ordine alla sussistenza della responsabilità dell'odierna ricorrente per ciascuno dei reati contestati); considerato che il secondo motivo, sul diniego dell'attenuante dell'art. 114 cod. pen., è manifestamente infondato in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità (cfr. pag. 40, con riferimento alla non configurabilità del contributo causale minimo della ricorrente, desunta dal carattere non marginale, e anzi fondamentale, della sua partecipazione nelle rapine): in proposito, si è fatta corretta applicazione della consolidata giurisprudenza di legittimità in materia, secondo cui «in tema di concorso di persone nel reato, per l'integrazione dell'attenuante della minima partecipazione di cui all'art. 114 cod. pen., non è sufficiente una minore efficacia causale dell'attività prestata da un correo rispetto a quella realizzata dagli altri, in quanto è necessario che il contributo si sia concretizzato nell'assunzione di un ruolo del tutto marginale, ossia di efficacia causale così lieve, rispetto all'evento, da risultare trascurabile nell'economia generale del crimine commesso» (Sez. 4, n. 26525 del 07/06/2023, Malfarà, Rv. 284771 - 01; in senso conforme anche, Sez. 6, n. 34539 del 23/06/2021, I., Rv. 281857 - 01;

Regesto Legislator

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art. 114 cod. pen; Ordinanza — n. 6382/2026 — snpen · Corte di Cassazione: 591, comma 1, cod. proc. pen., limitandosi a riproporre motivi già formulati con l'atto di appello ed adeguatamente vagliati e disattesi, con motivazione priva di manifesti vizi logici e giuridici, dalla Corte di merito (si vedano, in particolare, le pagg. 38- 40 della sentenza impugnata, ove i giudici, alla luce del cospicuo compendio probatorio acquisito agli atti, hanno congruamente motivato in ordine alla sussistenza della responsabilità dell'odierna ricorrente per ciascuno dei reati contestati); considerato che il secondo motivo, sul diniego dell'attenuante dell'art. 114 cod. pen., è manifestamente infondato in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità (cfr. pag. 40, con riferimento alla non configurabilità del contributo causale minimo della ricorrente, desunta dal carattere non marginale, e anzi fondamentale, della sua partecipazione nelle rapine): in proposito, si è fatta corretta applicazione della consolidata giurisprudenza di legittimità in materia, secondo cui «in tema di concorso di persone nel reato, per l'integrazione dell'attenuante della minima partecipazione di cui all'art. 114 cod. pen., non è sufficiente una minore efficacia causale dell'attività prestata da un correo rispetto a quella realizzata dagli altri, in quanto è necessario che il contributo si sia concretizzato nell'assunzione di un ruolo del tutto marginale, ossia di efficacia causale così lieve, rispetto all'evento, da risultare trascurabile nell'economia generale del crimine commesso» (Sez. 4, n. 26525 del 07/06/2023, Malfarà, Rv. 284771 - 01; in senso conforme anche, Sez. 6, n. 34539 del 23/06/2021, I., Rv. 281857 - 01;

Parole chiave

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falsità in documenti di servizio bancarotta fraudolenta abbandono del procedimento per truffa motivi di cassazione reiterazione di reati penali impugnabilità della decisione di rinvio

Disposizioni normative citate

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art. 114 cod. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PIARULLI TERESA nat&a ANDRIA il 26/07/1968 avverso la sentenza del 24/02/2025 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT; RITENUTO IN FATI-0 E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Piarulli Teresa; ritenuto che il primo motivo di ricorso, sul giudizio di responsabilità, non risulta connotato dai requisiti prescritti, a pena di inammissibilità, dall'art. 591, comma 1, cod. proc. pen., limitandosi a riproporre motivi già formulati con l'atto di appello ed adeguatamente vagliati e disattesi, con motivazione priva di manifesti vizi logici e giuridici, dalla Corte di merito (si vedano, in particolare, le pagg. 38- 40 della sentenza impugnata, ove i giudici, alla luce del cospicuo compendio probatorio acquisito agli atti, hanno congruamente motivato in ordine alla sussistenza della responsabilità dell'odierna ricorrente per ciascuno dei reati contestati); considerato che il secondo motivo, sul diniego dell'attenuante dell'art. 114 cod. pen., è manifestamente infondato in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità (cfr. pag. 40, con riferimento alla non configurabilità del contributo causale minimo della ricorrente, desunta dal carattere non marginale, e anzi fondamentale, della sua partecipazione nelle rapine): in proposito, si è fatta corretta applicazione della consolidata giurisprudenza di legittimità in materia, secondo cui «in tema di concorso di persone nel reato, per l'integrazione dell'attenuante della minima partecipazione di cui all'art. 114 cod. pen., non è sufficiente una minore efficacia causale dell'attività prestata da un correo rispetto a quella realizzata dagli altri, in quanto è necessario che il contributo si sia concretizzato nell'assunzione di un ruolo del tutto marginale, ossia di efficacia causale così lieve, rispetto all'evento, da risultare trascurabile nell'economia generale del crimine commesso» (Sez. 4, n. 26525 del 07/06/2023, Malfarà, Rv. 284771 - 01; in senso conforme anche, Sez. 6, n. 34539 del 23/06/2021, I., Rv. 281857 - 01;

Sez. 4, n. 49364 del 19/07/2018, P., Rv. 274037 - 01; Sez. 2, n. 835 del 18/12/2012, Modafferi e altro, Rv. 254051 - 01). rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così d