Cassation appeal dismissed as repetitive and lacking specific argumentation against lower court's conviction.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal filed by Hristovski Valeria inadmissible due to a lack of specific argumentation. The appellant argued for a different legal qualification of her actions, but the court found the grounds repetitive of those already rejected in the appellate judgment. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 365, comma 1, lett. a) c.p.p.: An appeal is inadmissible if it merely reiterates arguments already rejected in the lower court without providing new, specific, and critical reasoning to challenge the judgment's legal qualification.
Parole chiave
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guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HRISTOVSKI VALERIA nata a ROMA il 09/10/1998 avverso la sentenza del 06/05/2025 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Hristovski Valeria; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce il vizio di motivazione in ordine al giudizio di responsabilità per il delitto di cui all'art. 628, secondo comma, cod. pen., contestando la qualificazione giuridica del fatto, è ripetitivo, perché si risolve nella pedissequa reiterazione di quanto già dedotto in appello e puntualmente disatteso in tal sede, risultando perciò non specifico ma soltanto apparente, omettendo di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (si veda, in particolare, pag. 4, ove, con corretti richiami alla giurisprudenza di legittimità in materia, i giudici hanno riconosciuto la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi della rapina impropria, e in particolare della condotta violenta e minacciosa posta in essere dall'imputata al fine di guadagnarsi la fuga); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 16/12