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Ordinanza — n. 6378/2026 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to generic second ground lacking specific factual elements under Art. 581 c.p.p.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6378/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the criminal appeal by Audero Thomas inadmissible and ordered him to pay court costs. The appellant argued for a mitigating circumstance and alleged insufficient motivation, but the court found the first ground unfounded and the second ground generic. Consequently, the appeal was rejected because the second complaint failed to specify the exact elements required for judicial review.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.; Art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p.: An appeal ground is inadmissible if it is generic and fails to indicate the specific elements underlying the criticism, preventing the reviewing judge from exercising their mandate.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility generic appeal ground lack of specific elements Art. 581 c.p.p. requirements judicial review mandate danno patrimoniale circostanza attenuante accertamento dell'ammontare del danno

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.
pen., è manifestamente infondato, poiché la motivazione della sentenza impugnata non presenta alcuno dei vizi riconducibili alla nozione delineata nell'art. 606, comma 1, lett.
Art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p.
Art. 62 n. 4 cod. pen.
Letto il ricorso di Audero Thonnas; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'omesso riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AUDERO THOMAS nato a PINEROLO il 28/08/1996 avverso la sentenza del 15/05/2025 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Audero Thonnas; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'omesso riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., è manifestamente infondato, poiché la motivazione della sentenza impugnata non presenta alcuno dei vizi riconducibili alla nozione delineata nell'art. 606, comma 1, lett.

e) cod. proc. pen. (cfr. pagg. 5-6, ove, con argomentazioni congrue ed immuni da illogicità, si rileva come non vi fossero ragioni per una specifica attenuazione, alla luce della giurisprudenza e del fatto che l'imputato, entrato per operare indisturbato, avrebbe avuto l'intera abitazione ed il suo contenuto a disposizione, se non fosse stato fermato); considerato che il secondo motivo di ricorso, che lamenta la carenza motivazionale della sentenza impugnata denunciando l'illegittimità della motivazione per relationem, è del tutto generico perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

c) cod. proc. pen., in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso,