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Ordinanza — n. 6377/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for lack of specific grounds regarding sentencing mitigation and recidivism.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6377/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible due to a lack of specific grounds required by criminal procedure law. The appellant argued for sentencing mitigation and recidivism exclusion, but the court found these arguments generic and lacking factual specificity. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.; Art. 648, quarto comma, cod. pen.: Appeals must contain specific grounds; generic criticisms of the lower court's reasoning without distinct factual or legal arguments fail to meet admissibility requirements and result in dismissal.

Parole chiave

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lack of specific grounds inadmissible appeal sentencing mitigation recidivism exclusion criminal procedure code generic arguments court costs attenuazione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
pen.) ed alla mancata esclusione della recidiva, son privi dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581, comma 1, lett.
Art. 648, quarto comma, cod. pen.
Letto il ricorso di Freda Michele; ritenuto che sia il primo che il secondo motivo di ricorso, rispettivamente relativi al diniego della attenuante della ricettazione di lieve entità (art. 648, quarto comma, cod.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FREDA MICHELE nato a TORINO il 09/11/1982 avverso la sentenza del 09/04/2025 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Freda Michele; ritenuto che sia il primo che il secondo motivo di ricorso, rispettivamente relativi al diniego della attenuante della ricettazione di lieve entità (art. 648, quarto comma, cod. pen.) ed alla mancata esclusione della recidiva, son privi dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581, comma 1, lett.

c) cod. proc. pen.; invero, la mancanza di specificità dei motivi deve essere apprezzata non solo intrinsecamente, ovverosia per la genericità e indeterminatezza delle ragioni di fatto e diritto a sostegno della censura, ma anche estrinsecamente, per l'apparenza degli stessi allorquando, non essendovi correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, essi non assolvano la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente vagliato e disatteso, con corretti argomenti logici e giuridici, le doglianze difensive dell'appello, meramente riproposte in questa sede (si vedano, in particolare, pagg. 3-4 della sentenza impugnata in relazione al diniego di attenuante, ove la Corte d'appello ha sottolineato come le modalità dell'azione, la non modesta entità della somma ricettata e i plurimi precedenti penali dell'imputato ostino al riconoscimento dell'invocata attenuante; nonché, sulla recidiva, pagg. 4-5 sulla accentuata pericolosità e proclività a delinquere del ricorrente, desumibili dalla sostanziale continuità tra i fatti per cui si procede e il pregresso curriculum criminale a suo carico); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis