Ordinanza — n. 6376/2026 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: EL HARCH AZZEDINE nato il 26/09/1985 FEIDI AZIZ nato il 05/08/1981 avverso la sentenza del 26/03/2025 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT; Letti i ricorsi di El Harch Azzedine e Feidi Aziz; rilevato che l'unico motivo del ricorso di El Harch ed il secondo motivo del ricorso Feidi (che possono essere trattati unitariamente, per economia processuale e logica espositiva) oltre ad essere ripetitivi, richiedono da questa Corte una rivalutazione delle circostanze di fatto, attinenti alla ipotizzabilità della successiva irreperibilità della persona offesa, che non può pretendersi nel giudizio di legittimità, posto che la Cassazione deve arrestarsi, nel merito, alle valutazione dei giudici che il merito decidono (cioè quelli di primo e di secondo grado), ogni qualvolta - come nel presente caso - essi si esprimano senza contraddizioni o manifeste illogicità (nemmeno propriamente dedotte); considerato inoltre e per altro profilo, che le ricerche all'estero non sono possibili né dovute, salvo che non sia noto l'indirizzo della persona (cfr.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 521 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 6376/2026 — snpen · Corte di Cassazione: seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: EL HARCH AZZEDINE nato il 26/09/1985 FEIDI AZIZ nato il 05/08/1981 avverso la sentenza del 26/03/2025 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT; Letti i ricorsi di El Harch Azzedine e Feidi Aziz; rilevato che l'unico motivo del ricorso di El Harch ed il secondo motivo del ricorso Feidi (che possono essere trattati unitariamente, per economia processuale e logica espositiva) oltre ad essere ripetitivi, richiedono da questa Corte una rivalutazione delle circostanze di fatto, attinenti alla ipotizzabilità della successiva irreperibilità della persona offesa, che non può pretendersi nel giudizio di legittimità, posto che la Cassazione deve arrestarsi, nel merito, alle valutazione dei giudici che il merito decidono (cioè quelli di primo e di secondo grado), ogni qualvolta - come nel presente caso - essi si esprimano senza contraddizioni o manifeste illogicità (nemmeno propriamente dedotte); considerato inoltre e per altro profilo, che le ricerche all'estero non sono possibili né dovute, salvo che non sia noto l'indirizzo della persona (cfr.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: EL HARCH AZZEDINE nato il 26/09/1985 FEIDI AZIZ nato il 05/08/1981 avverso la sentenza del 26/03/2025 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letti i ricorsi di El Harch Azzedine e Feidi Aziz; rilevato che l'unico motivo del ricorso di El Harch ed il secondo motivo del ricorso Feidi (che possono essere trattati unitariamente, per economia processuale e logica espositiva) oltre ad essere ripetitivi, richiedono da questa Corte una rivalutazione delle circostanze di fatto, attinenti alla ipotizzabilità della successiva irreperibilità della persona offesa, che non può pretendersi nel giudizio di legittimità, posto che la Cassazione deve arrestarsi, nel merito, alle valutazione dei giudici che il merito decidono (cioè quelli di primo e di secondo grado), ogni qualvolta - come nel presente caso - essi si esprimano senza contraddizioni o manifeste illogicità (nemmeno propriamente dedotte); considerato inoltre e per altro profilo, che le ricerche all'estero non sono possibili né dovute, salvo che non sia noto l'indirizzo della persona (cfr.
Sez. 1, n. 34760 del 26/06/2024,Kamara BakarrjRv. 286719 - 01); con il corollario che la denuncia del Lasbara è comunque 'doppiata' dalla testimonianza del teste Benlbaz, che a dispetto di alcuni insignificanti disallineamenti, la conferma ampiamente (cfr. pg . 10 e 11); osservato, in relazione al ricorso Feidi, che il primo motivo evoca in maniera del tutto eccentrica ed a-topica l'art. 521 cod. proc. pen., tanto più che risulta provata la sottrazione quanto meno del cellulare (a tacer d'altro), mentre in relazione al terzo motivo, ci si trova innanzi alla più classica (ma non per questo corretta) trasposizione in sede di legittimità, di questioni che attengono al fatto, limitandosi a proporre (ciò che non è consentito) per l'ennesima volta una lettura alternativa dei fatti, piuttosto che una censura all'apparato giustificativo della motivazione; considerato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 16 dic