Italian Court dismisses appeal for rehearing merits, citing lack of admissibility and procedural error.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal filed by Edegbe Emman inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The court ruled that the applicant's arguments sought a re-examination of the case merits, which exceeds the scope of a cassation review limited to legal errors. Furthermore, the court found the appeal lacked specific grounds to challenge the appellate court's detailed reasoning regarding credibility and the nature of the violence used. Consequently, the decision was rejected because the applicant attempted to substitute the appellate court's factual assessment with a new evaluation of evidence.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 c.p.p.; Art. 600 c.p.p.: The Court of Cassation cannot re-evaluate material evidence or substitute its own assessment of facts for that of the lower courts, rendering appeals based on a re-examination of the merits inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EDEGBE EMMAN nato il 15/01/1998 avverso la sentenza del 16/04/2025 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Edegbe Emman, osservato, in premessa ed in linea generale, che i motivi sono privi di valenza di critica di legittimità, riducendosi al riesame del merito, e pretendendo da questa Corte una operazione concettuale (la rivalutazione del materiale probatorio) che non le è consentita; così, ad esempio, la critica della "coerenza strutturale della motivazione", qualunque cosa l'espressione voglia significare, non è un parametro di legittimità; osservato, in ogni caso, che: (i) la Corte ha fornito risposta congrua su ogni doglianza oggetto, ora, dei motivi di ricorso, evidenziando in particolare che (pg.
9) le lesioni sub1te dalla persona offesa erano modeste e non necessitavano di accertamento ospedaliero (primo motivo di ricorso); (ii) il secondo motivo è 'fattuale', diretto ad un terzo grado di giudizio sul merito, perciò non consentito; tanto più che la motivazione di diffonde in una articolata spiegazione delle ragioni di credibilità della persona offesa, ravvisando nella barriera linguistica e nella modestia delle discrepanze le ragioni per superare alcune incongruenze o divergenze tra le versioni, inidonee in ogni caso a sradicare la valenza della piattaforma probatoria; (iii) il terzo motivo (sulla responsabilità per il reato di resistenza a p.u.) è aspecifico, poiché non si confronta con la motivazione di appello, che parla espressamente di strattoni e spinte (pg.
15) espressioni di un uso della forza che integra sicuramente la violenza; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 16 d