Italian court dismisses appeal for genericity and procedural violation regarding plea bargain requalification.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Salvatore Ercolano inadmissible due to a lack of specific argumentation and a procedural violation. The appellant's grounds were deemed repetitive and generic, merely restating complaints without the required critical analysis, while the lower court had already addressed all substantive issues. Furthermore, the request to reclassify the offense as a plea bargain was rejected because it was not formally raised earlier, breaking the chain of devolution.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581, lett. c) cod. proc. pen.; Art. 606, comma 3 cod. proc. pen.: Appeals lacking specific argumentation are inadmissible as repetitive, and requests to reclassify facts as plea bargains must be formally raised prior to the appeal to preserve the chain of devolution.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ERCOLANO SALVATORE nato a CATANIA il 12/01/1950 avverso la sentenza del 24/03/2025 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Salvatore Ercolano; considerato che i motivi di ricorso sono intrisi di genericità, in quanto privi della specificità prescritta dall'art. 581, lett. c), in relazione all'art. 591 lett.
c) cod. proc. pen., costituendo sostanzialmente la riproduzione dei cahiers de doléances presentati alla Corte d'appello; in tale ipotesi i motivi sono ripetitivi, aspecifici e, in definitiva, soltanto apparenti, giacché omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso. (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009 Arnone,Rv. 243838 - 01; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013 Sammarco Rv. 255568 - 01; Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425 - 01); osservato che, in ogni caso, la Corte ha fornito risposta congrua su ogni doglianza oggetto dei motivi di ricorso: (i) evidenziando (pg. 9/10) la effettiva natura e funzione delle periodiche dazioni di denaro da parte della persona offesa all'Ercolano, congiunte alla - e derivanti dalla - consapevolezza dello spessore criminale del secondo, e quindi non inquadrabili affatto, come pretende la difesa dell'imputato, quale corrispettivo di una attività di mediazione nei noleggio di veicoli (primo motivo); (ii) ribadendo (in relazione al secondo motivo) la natura aggravata della condotta (pg. 10), emergente dall'offerta di protezione al Cannone nello svolgimento dei suoi affari in cambio di somme di denaro, come risultante dal complesso motivazionale; quanto alla richiesta riqualificazione del fatto in 'ragion fattasi', il punto non è consentito, ex art. 606, comma3, cod. proc. pen., non essendo stato formulato in precedenza, con conseguente violazione della catena devolutiva; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così d