Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of specific legal grounds and contradictory reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal filed by Bruno Crucianelli inadmissible, confirming his criminal liability for the offense under Article 16 of Law No. 3/2012. Crucianelli argued that the lower court's reasoning was contradictory and insufficient regarding the subjective element of the crime, but the court found his arguments failed to provide specific legal censure or confront the original decision's motivation. Consequently, the appeal was rejected, and Crucianelli was ordered to pay procedural costs and a fine to the Fine Fund.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 360 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the grounds do not specifically challenge the legal reasoning of the decision or if they offer an alternative factual reconstruction not permitted by the case law.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CRUCIANELLI BRUNO nato a FILOTTRANO il 05/02/1956 avverso la sentenza del 16/01/2025 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che Bruno Crucianelli ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Ancona che ne ha confermato la responsabilità penale per il delitto di cui all'art. 16 legge n. 3 del 2012; considerato che l'unico motivo di ricorso - che denuncia una carente e contradditoria motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità dell'imputato - lungi dal contenere compiute censure di legittimità, non si confronta con la motivazione della decisione impugnata (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01), segnatamente in merito all'elemento soggettivo, offrendo un'alternativa ricostruzione del fatto qui non consentita (Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22/1