Italian Supreme Court dismisses appeal as manifestly unfounded due to lack of specific legal criticism against lower court reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal by Nello Branciaroli inadmissible for being manifestly unfounded and lacking specificity. The appellant challenged the second-instance conviction for offenses under Articles 588 and 635 of the Penal Code, arguing violations of the law and reasoning flaws regarding witness testimony and image content. The court rejected these claims because the appellate judgment adequately addressed the arguments without needing further elaboration, rendering the appeal ineffective under procedural rules.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 588, comma 1, cod. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if it is manifestly unfounded and lacks specificity, as the lower court's reasoning sufficiently addresses the grievances raised without requiring additional argumentation to refute them.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BRANCIAROLI NELLO nato a SANT'OMERO il 23/06/1987 avverso la sentenza del 16/01/2025 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che Nello Branciaroli ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Ancona che ne ha confermato la responsabilità penale per i reati di cui agli artt. 588 e 635 cod. pen.; considerato che l'unico motivo di ricorso - che assume la violazione della legge penale, segnatamente dell'art. 588, comma 1, cod. pen., e il vizio di motivazione - è manifestamente infondato e privo di specificità in quanto il provvedimento di secondo grado contiene un'argomentazione adeguata alle doglianze contenute nell'atto di appello, relative all'attribuzione del fatto a più di due persone e incentrate sulla deposizione del solo teste Aliprandi, peraltro richiamata in maniera generica, nonché sull'altrettanto generico riferimento al contenuto delle immagini, qui reiterato, inidoneo a confutare quanto già esposto dal primo Giudice anche alla luce della diretta indicazione di quanto tratto dal medesimo filmato; il che non può costituire un'effettiva critica nei confronti della decisione impugnata (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01; conf.
Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota, Rv. 262575 - 01); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila;
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il