Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 6368/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as manifestly unfounded due to lack of specific legal criticism against lower court reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6368/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the appeal by Nello Branciaroli inadmissible for being manifestly unfounded and lacking specificity. The appellant challenged the second-instance conviction for offenses under Articles 588 and 635 of the Penal Code, arguing violations of the law and reasoning flaws regarding witness testimony and image content. The court rejected these claims because the appellate judgment adequately addressed the arguments without needing further elaboration, rendering the appeal ineffective under procedural rules.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 588, comma 1, cod. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if it is manifestly unfounded and lacks specificity, as the lower court's reasoning sufficiently addresses the grievances raised without requiring additional argumentation to refute them.

Parole chiave

Generato dall'IA
manifestly unfounded appeal lack of specificity penal code offenses inadmissible appeal procedural costs ammende per infrazione procedurale risarcimento per errore giudiziario spese di difesa

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 588, comma 1, cod. pen.
pen.; considerato che l'unico motivo di ricorso - che assume la violazione della legge penale, segnatamente dell'art. 588, comma 1, cod.
Art. 616 cod. proc. pen.
262575 - 01); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.
Art. 13, comma 1, lett. a, Cost.
art. 616 cod. proc. pen
262575 - 01); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo
Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota
Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota, Rv.
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez.
Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla
186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BRANCIAROLI NELLO nato a SANT'OMERO il 23/06/1987 avverso la sentenza del 16/01/2025 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che Nello Branciaroli ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Ancona che ne ha confermato la responsabilità penale per i reati di cui agli artt. 588 e 635 cod. pen.; considerato che l'unico motivo di ricorso - che assume la violazione della legge penale, segnatamente dell'art. 588, comma 1, cod. pen., e il vizio di motivazione - è manifestamente infondato e privo di specificità in quanto il provvedimento di secondo grado contiene un'argomentazione adeguata alle doglianze contenute nell'atto di appello, relative all'attribuzione del fatto a più di due persone e incentrate sulla deposizione del solo teste Aliprandi, peraltro richiamata in maniera generica, nonché sull'altrettanto generico riferimento al contenuto delle immagini, qui reiterato, inidoneo a confutare quanto già esposto dal primo Giudice anche alla luce della diretta indicazione di quanto tratto dal medesimo filmato; il che non può costituire un'effettiva critica nei confronti della decisione impugnata (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01; conf.

Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota, Rv. 262575 - 01); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila;

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il