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Ordinanza — n. 6360/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specificity and improper ground of defect.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6360/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Giuliano Castellino inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower court erred in assessing the violation of the prohibition on contact with prejudicial subjects and that the aggravation of the preventive measure was unmotivated. The court rejected these claims because the first ground lacked specific factual allegations required for a legitimacy review, while the second ground was inadmissible as defects of motivation are not appealable in preventive proceedings.

Regesto Legislator

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Art. 10, comma 3, e art. 27, comma 2, d. Igs. 159 del 2011; Art. 606, comma 1, lett. e, cod. proc. pen.: In preventive proceedings, appeals to the Court of Cassation are admissible only for violation of law, excluding defects of motivation which can only be raised if the motivation is entirely absent or merely apparent.

Parole chiave

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preventive proceedings violation of law defect of motivation inadmissibility specificity requirement court costs fine for inadmissibility ammende per infrazione procedurale

Disposizioni normative citate

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Art. 10, comma 3, d. Igs. 159 del 2011
Art. 27, comma 2, d. Igs. 159 del 2011
Art. 606, comma 1, lett. e, cod. proc. pen.
159 del 2011, e, dunque, è escluso dal novero dei vizi deducibili in sede di legittimità il vizio di motivazione (art. 606, comma 1, lett.
Art. 616 cod. proc. pen.
257007 - 01); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.
art. 616 cod. proc. pen
257007 - 01); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo
Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv.
Sez. U, n. 40076 del 27/04/2017, Paternò
Sez. U, n. 40076 del 27/04/2017, Paternò, Rv.
Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci
pen.), potendosi esclusivamente denunciare il caso di motivazione inesistente o meramente apparente, neppure assunto dal ricorso (Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv.
Sez. 5, n. 11325 del 23/09/2019, Giardina
Sez. 6, n. 33705 del 15/06/2016, Caliendo
2020, Giardina; Sez. 6, n. 33705 del 15/06/2016, Caliendo, Rv.
Sez. 6, n. 20816 del 28/02/2013, Buonocore
270080 - 01; Sez. 6, n. 20816 del 28/02/2013, Buonocore, Rv.
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez.
Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla
186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CASTELLINO GIULIANO nato a ROMA il 26/01/1977 avverso il decreto del 25/02/2025 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che Giuliano Castellino ricorre avverso il decreto con il quale la Corte di appello di Roma ha confermato il provvedimento con il quale il Tribunale di Roma ha aggravato la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno a lui applicata; considerato che il primo motivo di ricorso - che denuncia la violazione di legge, in quanto la violazione del divieto di frequentare soggetti pregiudicati deve essere apprezzata tenendo conto della concretezza e pericolosità dell'incontro e nel caso di specie i fatti sarebbero meramente occasionali - è del tutto privo di specificità poiché formula le predette allegazioni in termini del tutto generici, inidonei a costituire una rituale censura di legittimità (cfr.

Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01), a fortiori nei confronti di un provvedimento che ha analiticamente indicato le ripetute violazioni degli obblighi inerenti alla misura che hanno fondato la decisione in conformità con quanto chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Sez. U, n. 40076 del 27/04/2017, Paternò, Rv. 270496 - 01); considerato che il secondo motivo - che denuncia il vizio di motivazione rispetto alla chiesta revoca dell'aggravamento della misura di prevenzione - prospetta un vizio non consentito, in quanto nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge ai sensi degli artt. 10, comma 3, e 27, comma 2, d.

Igs. 159 del 2011, e, dunque, è escluso dal novero dei vizi deducibili in sede di legittimità il vizio di motivazione (art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.), potendosi esclusivamente denunciare il caso di motivazione inesistente o meramente apparente, neppure assunto dal ricorso (Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260246 - 01; nonché Sez. 5, n. 11325 del 23/09/2019, dep. 2020, Giardina; Sez. 6, n. 33705 del 15/06/2016, Caliendo, Rv. 270080 - 01; Sez. 6, n. 20816 del 28/02/2013, Buonocore, Rv. 257007 - 01); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.

Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così