Ordinanza — n. 6359/2026 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FONTANA ANTONINO nato a ERICE il 08/05/1992 avverso la sentenza del 25/11/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI; Rilevato che Antonino Fontana ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo, che ne ha confermato la condanna per il reato di cui all'art. 595 cod. pen.; considerato che l'unico motivo di ricorso - che denuncia l'illogicità della motivazione, segnatamente in ordine alla pubblicazione del messaggio in imputazione su una pagina di pubblico accesso di Facebook - lungi dal muovere compiute censure di legittimità, a ben vedere ha dedotto una carenza della prova (e, dunque, un'irrituale allegazione in fatto) senza confrontarsi con l'argomentazione in forza della quale la Corte territoriale ha disatteso tale ordine di censure (cfr. spec. p. 3 della sentenza impugnata;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 595 cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 6359/2026 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01) e senza addure ritualmente il travisamento della prova (che non può essere utilmente denunciato per il tramite di riferimenti generici agli elementi in atti o compendiandone il tenore; cfr. Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FONTANA ANTONINO nato a ERICE il 08/05/1992 avverso la sentenza del 25/11/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che Antonino Fontana ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo, che ne ha confermato la condanna per il reato di cui all'art. 595 cod. pen.; considerato che l'unico motivo di ricorso - che denuncia l'illogicità della motivazione, segnatamente in ordine alla pubblicazione del messaggio in imputazione su una pagina di pubblico accesso di Facebook - lungi dal muovere compiute censure di legittimità, a ben vedere ha dedotto una carenza della prova (e, dunque, un'irrituale allegazione in fatto) senza confrontarsi con l'argomentazione in forza della quale la Corte territoriale ha disatteso tale ordine di censure (cfr. spec. p. 3 della sentenza impugnata;
Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01) e senza addure ritualmente il travisamento della prova (che non può essere utilmente denunciato per il tramite di riferimenti generici agli elementi in atti o compendiandone il tenore; cfr. Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 2